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Omesso consenso informato: non basta l'eventualità di un rifiuto

Per la Corte di cassazione, il risarcimento per omesso consenso informato non può basarsi sull'eventualità di un rifiuto dell'intervento


Il risarcimento del diritto all'autodeterminazione

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Il diritto al risarcimento del danno in caso di omesso consenso informato può scattare anche quando il paziente, a seguito dell'intervento, abbia subito un pregiudizio alla salute ma non sia riuscito a dimostrare la responsabilità del medico.

In tal caso, infatti, a essere stata leso è il diritto all'autodeterminazione e tanto basta per determinare un'ipotesi di responsabilità medica.

Il rifiuto dell'intervento

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Tuttavia, il diritto all'autodeterminazione non è sempre risarcibile, ma lo è solo quando il paziente riesca a dimostrare che, se fosse stato in possesso delle informazioni che non gli sono state fornite, avrebbe rifiutato l'intervento e, eventualmente, si sarebbe rivolto a un'altra struttura.

Infatti, come si legge nella sentenza numero 17322/2020 qui sotto allegata, "Il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica rileva ... sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo informativo preventivo - e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale".

L'eventualità non basta

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Per i giudici, a tal fine non basta la mera eventualità che l'intervento sarebbe stato rifiutato o che il paziente si sarebbe rivolto a un'altra struttura se avesse ricevuto tutte le informazioni necessarie per prestare un consenso informato all'intervento.

Infatti, l'eventualità non è idonea a integrare il requisito del rifiuto ma quest'ultimo deve essere provato esattamente dal paziente, sebbene con ogni mezzo e, quindi, anche con il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.

Data: 24/08/2020 16:00:00
Autore: Valeria Zeppilli