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Responsabilità civile aggravata

La responsabilità aggravata è prevista dall'art. 96 c.p.c. in ipotesi di mala fede o colpa grave di una delle parti processuali o quando non vi è prudenza


Mala fede o colpa grave di una parte

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Le ipotesi che l'articolo 96 riconduce alla responsabilità aggravata sono due.

La prima è quella in cui la parte che risulta soccombente in giudizio ha anche agito o resistito con mala fede o colpa grave, ovverosia consapevole che la propria pretesa o difesa è infondata. La soccombenza deve essere totale e non virtuale.

Quando si verifica tale ipotesi, il giudice condanna il soccombente, su istanza dell'altra parte, alle spese e al risarcimento del danno. Quest'ultimo è liquidato in sentenza, anche d'ufficio.

Assenza della normale prudenza

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La seconda ipotesi è quella che si verifica quando ricorrono le seguenti due circostanze, congiuntamente:

Quando essa si verifica, il giudice condanna l'attore o il creditore al risarcimento, su istanza del danneggiato.

Anche in questo caso il danno è liquidato in sentenza, anche d'ufficio.

I punitive damages

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Il terzo comma dell'articolo 96 prevede un'ulteriore ipotesi di responsabilità processuale aggravata, riconducibile all'istituto dei punitive damages e tesa a combattere l'abuso del processo.

Al giudice viene infatti data la possibilità, in ogni caso, di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma determinata in via equitativa in favore della controparte, in sede di pronuncia alle spese ai sensi dell'articolo 91 del codice di rito.

A differenza di quanto avviene nelle due precedenti ipotesi, in questa non è necessaria l'istanza di parte ma il giudice può agire anche d'ufficio.

Riforma Cartabia: sanzione pecuniaria

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La riforma Cartabia, con effetto dal 28 febbraio 2023, ha arricchito la norma di un quarto comma che va a rafforzare le conseguenze negative nei confronti di coloro che si rendono responsabili di una delle forme sopra analizzate di responsabilità aggravata.

La nuova disposizione prevede infatti che nei casi contemplati dai commi 1, 2 e 3 il giudice condanni altresì la parte responsabile al pagamento di una somma di denaro non inferiore ai 500 euro e non superiore ai 5000 euro in favore della cassa delle ammende.

Data: 28/03/2024 08:00:00
Autore: Valeria Zeppilli