Speciale elezioni 2020
Le indicazioni per votare in sicurezza a settembre
Il decreto legge n. 103 del 14 agosto 2020 (sotto allegato) contiene le disposizioni relative alle "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020." Composto da 6 articoli è in vigore dal 15 agosto 2020, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Vediamo quali sono le indicazioni più importanti contenute nel decreto per lo svolgimento in sicurezza delle prossime elezioni.
Inserimento delle schede nelle urne
Per prevenire rischi di contagio, solo per le elezioni 2020, l'elettore dopo aver votato e ripiegato la scheda provvede personalmente al suo inserimento nell'urna.
Votazioni all'interno delle strutture con reparti Covid e raccolta voti presso il domicilio
Per consentire ai soggetti ospedalizzati di votare il decreto dispone che:
- nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti letto fino a 199 che ospitano reparti Covid, sono istituite apposite sezioni elettorali ospedaliere per effettuare le votazioni.
- Ogni sezione presso le strutture ospedaliere con reparto Covid può procedere alla raccolta del voto domiciliare per gli elettori in quarantena, per quelli sottoposti a isolamento fiduciario o a trattamento domiciliare e per i ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto.
- Ai componenti di ogni sezione elettorale istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, e a quelli dei seggi speciali abilitate alla raccolto del voto presso il domicilio "vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali."
- Qualora sia impossibile costituire sezioni ospedaliere e seggi speciali il Sindaco può nominare componenti dei medesimi, personale delle Unita' speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) e, in subordine e previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile elettori del comune, previo consenso degli stessi.
- Con le stesse modalità, presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti ulteriori seggi, (che il comune può attivare in caso di necessità) e si può procedere alla nomina del personale delle Unita' speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale.
Esercizio del diritto di voto presso il domicilio
Possono votare presso il proprio domicilio, limitatamente alle consultazioni elettorali 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19. Questi soggetti però devono far pervenire al Comune, in modalità ancora da definire, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:
- una dichiarazione con cui attestano la volontà di votare presso il proprio domicilio, di cui devono fornire l'indirizzo;
- un certificato medico con data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti la sussistenza di una delle condizioni suddette per il voto domiciliare.
L'ufficiale elettorale, sentita la Asl, esegue specifica annotazione sulle liste e indica all'elettore la sezione elettorale ospedaliera più vicina al suo domicilio.
Al Sindaco il compito di pianificare e organizzare il necessario supporto tecnico e operativo per procedere al voto domiciliare, comunicando agli elettori che voteranno dal domicilio la sezione elettorale ospedaliera a cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente alla votazione. Il voto degli elettori domiciliari viene raccolto nelle stesse ore in cui è aperta la votazione, assicurando la libertà e la segretezza del voto.
Cosa e come si vota il 20 e il 21 settembre
Gli italiani, dopo la conferma dell'election Day anche da parte della Consulta, sono chiamati a esprimere il voto su diverse e importanti questioni.
Referendum confermativo sul taglio dei parlamentari
Gli italiani sono chiamati ad esprimere il proprio voto sul seguente quesito referendario: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente" Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?"
Il cittadino è chiamato a confermare o meno la volontà di approvare la legge costituzionale che dispone il taglio di senatori e deputati. In caso di esito positivo del referendum confermativo i deputati passerebbero a 400 e i senatori a a 200 per un totale di 600 parlamentari, a cui si aggiungono al massimo 5 senatori a vita. Prevista anche la riduzione degli eletti all'estero: i deputati scendono da 12 a 8 mentre i senatori da 6 a 4.
Il voto in questo caso è molto semplice perché all'elettore viene presentata una scheda riportante il quesito referendario e due caselle riportanti al loro interno le scritte SI e NO. Barrando SI si approva il taglio dei parlamentari, barrando il NO il numero dei rappresentanti in Parlamento rimane invariato.
Per la validità del referendum confermativo non è previsto dalla legge un quorum di validità; non si richiede, infatti che alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto e l'esito è comunque valido indipendentemente da quanti partecipano al voto.
Elezioni amministrative
I cittadini sono chiamati a eleggere i sindaci di oltre 1000 Comuni italiani per i quali sono state fissate diverse date per il voto. Nei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige gli elettori voteranno il 20 e 21 settembre, quelli della Regione Sicilia il 4 e 5 ottobre e quelli della Regione Sardegna, il 25 e il 26 ottobre.
Le modalità di esercizio del voto variano in base all'entità della popolazione comunale.
Nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata allo stesso. Il voto viene attribuito in ogni caso sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato. È eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può:
- tracciare un segno solo sul candidato sindaco con attribuzione del voto solo al candidato sindaco;
- fare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate allo stesso candidato sindaco. Il voto in entrambi i casi viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista dei candidati consiglieri;
- tracciare un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata esprimendo in questo modo il voto disgiunto. Il voto in questo caso viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.
È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (minimo 50% più uno). Se nessun candidato raggiunge questa soglia si deve tornare a votare domenica 4 e lunedì 5 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti.
Le preferenze si esprimono scrivendo il cognome o il nome e il cognome in caso di omonimia dei candidati a consiglieri comunali della lista votata.
Elezioni regionali
Le Regioni interessate dalle elezioni 2020 sono: Campania, Liguria, Marche, Veneto, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta.
Indicativamente, la scheda per le elezioni regionali settembre 2020 contiene a sinistra una serie di spazi in cui sono incolonnati i nomi delle liste unite e a destra, in uno spazio della stessa ampiezza, il nome del presidente collegato a quelle liste o a una singola lista. A fianco dei simboli sono indicati i candidati a consigliere e accanto una casella in cui indicare una o due preferenze. I candidati sono indicati in ordine alternato per genere e l'elettore può esprimere una o due preferenze, ma in questo caso devono essere di genere diverso altrimenti la scheda viene annullata.
Nell'esprimere il voto possono verificarsi, tra le altre, le seguenti ipotesi:
- se si traccia un segno sul simbolo o nello spazio in cui si trova il simbolo il voto è valido per la lista e per il presidente collegato alla stessa;
- se l'elettore traccia un segno sull'intero elenco dei candidati consiglieri il voto vale per la lista e per il presidente collegato, ma non si può attribuire alcuna preferenza;
- se si traccia un segno sia sul simbolo che sull'elenco dei candidati di quel simbolo il voto è valido sia per la lista che per il presidente collegato;
- se si fa un segno solo sul nome del presidente il voto è valido per il presidente, ma non per la lista collegata;
- se si traccia un segno sul nome del candidato presidente e sul simbolo di una lista allora il voto è valido per lista e presidente e per le eventuali preferenze espresse all'interno della lista.
Elezioni suppletive
Nelle suppletive del settembre 2020 vota per nominare i membri del Senato della Repubblica, nei seguenti collegi uninominali:
- 03 Sardegna;
- 09 Veneto.
La votazione in questo caso è molto semplice. La scheda elettorale contiene il nome dei candidati alla carica e il simbolo di appartenenza. L'elettore esprime un voto valido se traccia un segno sul nome del candidato prescelto o comunque all'interno dello spazio che lo contiene.
Data: 30/08/2020 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate