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Art. 33 Costituzione

L'articolo 33 Costituzione sancisce la libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento, ponendo i principi fondamentali in materia di istruzione


La libertà dell'arte e della scienza

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Il principio di libertà dell'arte e della scienza, posto dall'articolo 33 della Costituzione, implica che le stesse possono essere espresse da ogni individuo senza alcun condizionamento e senza limiti imposti dallo Stato, ma in base alle proprie scelte e alla propria sensibilità.

Si tratta di un corollario della libertà di pensiero sancita dall'articolo 21 della Costituzione.

Articolo 33 Cost. e scuola

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Non solo l'arte e la scienza sono libere, ma libero è anche il loro insegnamento.

Proprio in materia di insegnamento, l'articolo 33 sancisce che le norme generali sull'istruzione sono dettate dalla Repubblica, che è chiamata anche a istituire delle scuole statali per tutti gli ordini e i gradi.

Nonostante ciò, viene comunque lasciata la possibilità di istituire delle scuole e degli istituti di educazione privati, purché gli stessi non pongano oneri in capo allo Stato.

A tale ultimo proposito, una parte degli interpreti propende per il carattere relativo del divieto, anche considerando che, negli anni, lo Stato è intervenuto economicamente in più occasioni in favore delle scuole private, sia per aiutarle in caso di difficoltà, sia per sostenerle nei luoghi in cui non sono presenti scuole pubbliche.

Le scuole paritarie

Le scuole paritarie soggiacciono ai diritti e agli obblighi imposti loro dalla legge, ma le stesse, sempre in virtù di quanto previsto dall'articolo in commento, devono essere comunque libere. Inoltre, gli alunni che le frequentano non possono essere trattati dallo Stato in maniera diversa rispetto agli alunni che frequentano le scuole statali.

Gli esami di Stato

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Va rinvenuto nell'articolo 33 anche il fondamento costituzionale dell'obbligo di sostenere degli esami di Stato per:

Con riferimento alle scuole, la ragione dell'obbligo dell'esame di Stato va rinvenuta nella necessità di garantire "La serietà degli studi e l'imparziale controllo su tutte le scuole statali e non statali" (v. Relazione al Progetto della Costituzione del 1947).

Articolo 33 Costituzione e università

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L'articolo 33 della Costituzione si interessa, infine, delle università, stabilendo che le stesse hanno il diritto di dotarsi di autonomia. Ciò, al fine di garantire il pluralismo ideologico e di insegnamento.

Il medesimo diritto è riconosciuto anche alle istituzioni di alta cultura e alle accademie.

In tutti casi, vanno comunque osservati i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, anche nel rispetto dei principi di legalità e di trasparenza.


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Data: 30/01/2022 06:00:00
Autore: Valeria Zeppilli