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Violazione di tombe

L'art. 408 c.p. sanziona ogni condotta tesa al vilipendio di tombe o luoghi di sepoltura, oltre alla violazione di ogni res funzionale al culto dei defunti


Il testo dell'art. 408 c.p.

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Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La ratio dell'art. 408 c.p. e la procedibilità del reato

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Il delitto di violazione di tombe è un reato comune, dacchè può essere commesso da chiunque. Bene giuridico meritevole di tutela è l'onorabilità dei defunti che dovrebbe essere garantita mediante la preservazione dei luoghi ove i medesimi sono posti a dimora. La violazione di tombe è un reato di evento, donde può ritenersi configurabile il tentativo ex art. 56 c.p.

La procedibilità, anche in ragione del bene giuridico meritevole di tutela, è ex officio.

La condotta sanzionata dall'art. 408 c.p.

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La formulazione della norma è volontariamente "aperta", al fine di inglobare ogni condotta che possa rivelarsi oltraggiosa della pietà dei defunti nonché dei luoghi ove i loro resti sono posti a dimora. L'impiego del termine vilipendio consente quindi di stigmatizzare, censurandole con l'applicazione di una sanzione penale, condotte tese al danneggiamento della struttura, lordando la medesima o imprimendovi segni grafici vilipendiosi, o anche rimuovendone in tutto o in parte alcune componenti. La norma sanziona finanche (oltre al vilipendio di tombe, urne o oggetti destinati al culto dei defunti) anche il danneggiamento di ogni res posta a difesa o ad ornamento dei cimiteri. Per fare qualche esempio, la condotta tipica potrebbe sostanziarsi nel furto (ma anche nell'oltraggio determinato da motivi di razzismo o odio, ma anche per pura trasgressione) di oggetti destinati al culto dei defunti come fiori o candelabri, nel danneggiamento o imbrattamento della lapide, nell'asportazione di lastre di metallo o ornamenti funebri. Interessante è anche l'impiego dell'espressione "o in altri luoghi di sepoltura", che lascia intendere come l'art. 408 c.p. si applichi non solo nell'ipotesi in cui la violazione avvenga all'interno di un cimitero, ma anche qualunque luogo ove sia sepolto un defunto (come ad esempio gli ossari di guerra o i sepolcreti provvisori).

La pena

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L'illecito di cui all'art. 408 c.p. è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

Data: 28/08/2020 15:30:00
Autore: Daniele Paolanti