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Vilipendio di cadavere

L'art. 410 c.p. sanziona ogni condotta di vilipendio, deturpamento, mutilazione o atti di brutalità e oscenità su di un cadavere col carcere fino a 6 anni


Il testo dell'art. 410 c.p.

Secondo l'art. 410 c.p.: "Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni".

La procedibilità del reato ex art. 410 c.p.

Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 410 c.p., è il sentimento di pietà ed onorabilità dei defunti. Si tratta di un delitto comune dacchè può essere commesso da chiunque.

Trattandosi di reato di evento il tentativo ex art. 56 c.p. può ritenersi astrattamente configurabile. La procedibilità, avuto anche riguardo al bene giuridico meritevole di tutela, è ex officio.

La condotta sanzionata

Le condotte sanzionate nell'art. 410 c.p. sono due: quella prevista dal primo comma, ovvero vilipendio di cadavere (anche dello scheletro umano) o delle sue ceneri, e quella prevista dal secondo comma, ovvero deturpazione, mutilazione o atti di oscenità nei confronti di un cadavere. Per vilipendio di cadavere si intende ogni atto di offesa al decoro ed all'onorabilità dei defunti, manifestando inequivocamente verso lo stesso disprezzo, odio e negando ogni forma di rispetto. Oggetto sul quale il reato viene commesso è un cadavere (o le sue ceneri), rientrando in detta nozione qualunque resto umano idoneo a suscitare il sentimento di pietà per i defunti. La condotta (più grave) sanzionata nel comma 2 dell'art. 410 c.p., si sostanzia in atteggiamenti volti alla deturpazione o mutilazione del cadavere, nonché nel compimento di atti osceni sul medesimo (circa la definizione di condotte oscene si rimanda all'art. 529 c.p., che qualifica osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore). Per atti di brutalità (anch'essi menzionati nell'art. 410 c.p.) si intendono atti di violenza fisica sul cadavere.

La pena

L'illecito di cui all'art. 410 c.p. è punito, per quanto riguarda il primo comma (ovvero atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri) con la reclusione da uno a tre anni; per quanto riguarda il comma 2 (se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità) con la reclusione da tre a sei anni.

Elemento soggettivo del vilipendio di cadavere

Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico (sia per la condotta di cui al comma 1 che per la condotta di cui al comma 2), ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

Data: 03/09/2020 16:30:00
Autore: Daniele Paolanti