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Tesseramento dei minori stranieri

Lo sport è un importante mezzo per favorire l'integrazione dei minori stranieri e, per questo, è importante garantire il tesseramento di tutti i giovani


Integrazione dei minori stranieri attraverso lo sport

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Nell'intento di dare piena attuazione ai concetti generali di integrazione, tra i percorsi dei giovani di origine straniera nel tessuto sociale italiano vi è certamente quello della pratica sportiva.

Lo sport è infatti un importante mezzo per favorire l'integrazione, la socializzazione e il rispetto reciproco ed è un potente motore di inclu­sione per tutti i giovani, indipendentemen­te dalla propria origine etnica, dalla propria nazionalità, dal proprio credo religioso. Esso, inoltre, favorisce la nascita di amicizie, legami e reti e può essere considerato un mezzo con il quale imparare cosa significa gioca­re in squadra, quali sono le regole di una com­petizione sana, cosa significa solida­rizzare con il nostro compagno ma anche con il nostro avversario in difficoltà.

Ius soli sportivo

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Il 16 febbraio 2016 è entrata in vigore la l. n. 12/2016 recante "Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva", che riconosce e formalizza il cd. ius soli sportivo, ovverosia la possibilità per i minori stranieri, regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età, di essere tesserati presso le società sportive con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

Inoltre, anche nella legge di Bilancio 2018, l. n. 205/2017, all'art. 1, comma 369, è previsto che "Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani".

La precitata normativa trova fondamento, in particolare, nel principio generale di cui all'art. 2 Cost., a tenore del quale "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Tale articolo sancisce sia il principio personalista, che pone lo Stato in funzione dell'uomo, che il principio pluralista, secondo il quale la persona non è vista solo come individuo singolo ma anche come centro di una molteplicità di relazioni che danno vita ad organizzazioni autonome a loro volta titolari di diritti.

Il requisito della residenza quale limite

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Tuttavia, malgrado la possibilità di integrazione degli stranieri attraverso lo sport e i principi enunciati, molte carte federali richiedono per il tesseramento di stranieri il requisito della residenza in Italia comprovata dal permesso di soggiorno per gli extracomunitari.

A titolo esemplificativo, si pensi al regolamento organico della F.I.T., che all'art. 82, comma 3, lett. a) e b) dispone che "Il cittadino straniero extracomunitario, per il rilascio della tessera atleta, deve inoltre: a) ottenere la dichiarazione nominativa di assenso del CONI, nel caso di fornitore di prestazioni sportive a favore di un affiliato; ovvero b) presentare regolare permesso di soggiorno in Italia, in ogni altro caso".

Si pensi, ancora, al regolamento organico federale della Federazione scacchistica italiana (F.S.I.), nel quale è previsto all'art. 36 che "Per partecipare all'attività sportiva, il cittadino italiano ovunque residente e il cittadino straniero residente in Italia deve essere in possesso ed esibire la tessera prescritta per quel tipo di gara (agonistica, juniores o ordinaria) all'Arbitro preposto".

La richiesta del requisito della residenza in Italia unitamente al permesso di soggiorno per ottenere il tesseramento degli atleti stranieri può costituire un serio ostacolo all'esplicazione dei diritti sopra sanciti, specie se si considera che per il minore straniero sprovvisto del permesso di soggiorno il fatto di "trattenersi" illegalmente nel territorio dello Stato non rappresenta un'ipotesi di reato. Anzi, al riguardo va osservato che vige non solo la regola cardine della non espellibilità del minore straniero, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a) del T.U. Immigrazione, ma anche l'obbligo di rendere legale la sua presenza.

Invece, il mancato possesso di un permesso di soggiorno e la conseguente impossibilità di tesseramento comportano in alcuni casi l'esclusione dall'accesso al diritto allo sport dei non cittadini. Essendo il diritto allo sport riconducibile, secondo quanto argomentato in precedenza, alla categoria dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, è possibile affermare che l'insufficienza piuttosto che l'assenza di tutela di tale diritto per lo straniero irregolare determini un assoluto mancato riconoscimento a chi ne è indubbiamente titolare.

Il caso FIGC

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Con riferimento all'integrazione dei minori stranieri attraverso lo sport si segala, infine, il caso FIGC, legato al tesseramento dei minori stranieri non accompagnati.

In un primo momento, la Federazione impediva tale tesseramento, ma, dopo essere stata sollecitata, tra gli altri, dalla ASGI, ha modificato le proprie disposizioni, prevedendo che i minori stranieri possono tesserarsi con le stesse procedure previste per i loro coetanei italiani, presentando la medesima documentazione, fatta salva l'obbligatorietà di presentare i seguenti ulteriori documenti:

  • certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attesta l'iscrizione del minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento;
  • documento identificativo del calciatore;
  • documento identificativo dell'esercente la potestà genitoriale;
  • dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera.

In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici:

  • provvedimento dell'Autorità Giudiziaria relativa alla nomina del tutore;
  • autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.

AVV. MARIA CARMELA CALLA' Via Marconi I traversa 89044 - LOCRI E – mail: mariacalla@libero.it, Pec: maria.calla@avvocatilocri.legalmail.it

Data: 01/09/2020 10:30:00
Autore: Maria Carmela Callā