Gli animali possono ereditare?
Successione animali domestici
"The 2019 pet rich list" raduna tutti gli animali da compagnia facoltosi: così la gatta Coupette che è stata inserita nella linea successoria di un famoso stilista.
In America, è possibile addirittura convenire a nozze con gli animali e vi sono società specializzate nell'organizzazione di cerimonie, come si può riscontrare visitando il sito di "Marry your pet".
Ma in Italia come funziona?
Gli animali, seppur "esseri senzienti" , sono catalogati come res e non possono ereditare.
Tuttavia vi è modo di poter tutelare gli amati animali domestici in caso di morte del proprietario.
Eredità animale domestico
Il nostro codice civile prevede disposizioni sui tipi di testamento e sulle persone che possono assumere la qualità di eredi, tenendo conto dei "legittimari" ossia quei familiari ai quali la legge riserva una parte del patrimonio.
E' possibile, pertanto, provvedere alla redazione di un testamento con il quale assicurare che l'animale risulti beneficiario di una parte del patrimonio (fermi restando il rispetto della quota di legittima), nominando una persona fisica o giuridica, che si occupi di gestire una determinata somma, al solo scopo di tutelare, appunto, l'animale stesso.
Caso avvenuto a Pavia, qualche anno fa: il signore proprietario di due cani aveva inserito nel testamento olografo – scritto di suo pugno – la volontà di devolvere al vicino di casa una somma monetaria finalizzata alla cura e mantenimento dei suoi due cani affidati, mentre l'immobile in cui viveva, sempre come da disposizione testamentaria, ad associazioni animaliste perché avviassero progetti di cura e assistenza ad animali.
Mancata accettazione dell'eredità
Cosa succede, invece, nel caso in cui l'eredità (comprensiva dell'animale) non sia accettata?
E'il Comune a dover provvede al mantenimento e alla custodia dell'animale rimasto "solo" che verrà custodito in una struttura canile rifugio per poter essere dato in adozione.
E' anche possibile indicare un'associazione animalista nel testamento per vincolare la medesima a prendersi cura dell'animale.
Come per il caso di Pavia, è infatti possibile indicare nel testamento un'Associazione protezionistica alla quale devolvere parte del patrimonio con la finalità che lo stesso sia utilizzato per determinati scopi sociali: così, per esempio, sul sito di OIPA Italia – Organizzazione Internazionale Protezione Animali – vengono indicate le modalità per poter fare testamento all'Associazione con consigli pratici e un fac-simile del testo da redigere.
Avv. Claudia Taccani
Responsabile Sportello Legale OIPA Italia
Data: 01/09/2020 16:00:00Autore: CLAUDIA TACCANI