Tesseramento figlio minore: basta il consenso di un solo genitore
- Sport: attività giovanile e scolastica
- Problematiche sottese al tesseramento dei minori
- Teoria della firma di entrambi i coniugi
- Teoria della firma di un solo genitore
- Il tesseramento è un atto di adesione formale
- Conclusioni
Sport: attività giovanile e scolastica
Una delle colonne dello sport sono i giovani. Nelle Carte Federali per "giovani" si intendono gli atleti tra gli 8 e i 15 anni di età, che possono svolgere attività nelle Leghe o che svolgono attività esclusiva nel settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Questa tipologia di atleta è vincolata alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva.
Nel variegato mondo dei giovani vi sono anche "i giovani dilettanti", i quali possono assumere con la società della LND un vincolo che avrà durata fino al 25° anno di età. Mentre nel calcio assumono la qualifica di "giovani di serie" gli atleti che compiono 14 anni e sottoscrivono un vincolo, dopo l'accoglimento del tesseramento per una società associata ad una Lega professionistica. Questi hanno un particolare vincolo con la propria società fino al 19 anno di età, per consentire alla società di poterlo "addestrare" e formare per la prima squadra. Il giovane di serie può essere tesserato come professionista già all'età di 16 anni, ma il contratto non potrà avere durata superiore a 3 anni.
Problematiche sottese al tesseramento dei minori
Una problematica non di poca rilevanza è quella che riguarda il tesseramento dei minori. Soprattutto per quanto concerne la firma da apporre sul modulo di tesseramento. Per la risoluzione di questo tipo di problema si deve prendere in esame l'art. 39 c. 2 NOIF il quale dispone che "la richiesta di tesseramento debba essere sottoscritta dal minore e dall'esercente la potestà genitoriale".
La norma non dispone espressamente la sottoscrizione da parte di ciascun titolare della potestà genitoriale. Si tratta quindi di stabilire se la richiesta di tesseramento costituisca atto che entrambi i genitori devono congiuntamente porre in essere.
In passato il dubbio concerneva la possibilità della firma del solo lavoratore, anche se adolescente, come nel diritto del lavoro ordinario, oppure si necessitava di un quid pluris, e quindi la sottoscrizione del genitore o, addirittura, di entrambi. Inoltre, se serviva la firma di entrambi gli esercenti la potestà, si doveva ipotizzare che l'atto era "particolarmente importante" e, di conseguenza, si sarebbe reso necessario anche il preventivo "permesso" del giudice tutelare ai sensi del terzo comma dell"art. 320 c.c.
Prima della riforma questi dubbi hanno portato a contrasti giurisprudenziali, in base alla propensione per la tesi della firma di ambedue i genitori o a quella della necessità della firma di uno solo degli esercenti la potestà genitoriale.
Teoria della firma di entrambi i coniugi
Per quanto concerne la teoria della necessaria firma di entrambi i genitori, questa si fonda sulla disciplina stabilita dagli articoli 316 e ss, del Codice Civile, fatta eccezione solo per alcuni sporadici casi espressamente previsti, in cui l'esercizio è accordato disgiuntamente.
Il tesseramento è un atto di straordinaria amministrazione e come tale l'art. 39 NOIF deve essere letto alla luce del disposto dell'art. 320 c. 1 Cod Civ., per cui la validità della domanda di tesseramento è subordinata alla sottoscrizione di entrambi i genitori salvo i casi di impossibilità, provvedimento dell'autorità giudiziaria o altro impedimento.
In tal senso rileva la sentenza n.233 del 14 aprile 2015 del Tribunale di Verbania in sede di appello, che ha inquadrato il tesseramento tra gli atti di straordinaria amministrazione per i quali, addirittura, non basta la firma dei
due genitori ma occorre anche e necessariamente l'autorizzazione del giudice tutelare del Tribunale.
Teoria della firma di un solo genitore
Mentre a favore della tesi della necessità della firma di un solo genitore è la giurisprudenza che trae sputo dalla la Corte di Giustizia Federale FIGC, che con sentenza Sez. Un., 5 ottobre 2009, C.U.n.175/CGF, muovendo dalla distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, come previsto dal Codice Civile all'art. 320, ovvero sono:
a. Atti di ordinaria amministrazione sono quelli che non possiedono un rilevante valore economico, sia in assoluto, sia in relazione alla composizione del patrimonio, e comportano un margine di rischio moderato per il patrimonio medesimo, garantendone la conservazione del valore.
b. Atti di straordinaria amministrazione sono quelli che non possiedono dette caratteristiche. Atti, quindi, di disposizione che, soprattutto per il valore economico, determinano un elevato rischio per la consistenza del patrimonio.
Ai sensi dell'art. 320 c.c., con elencazione non tassativa, rientrano in questo gruppo gli atti di alienazione di beni, costituzione d'ipoteche, dazione di pegni, accettazione o rinunzia di eredità, scioglimento di comunioni, contrattazione di mutui o locazioni ultranovennali, nonché la promozione, la transazione e la compromissione in arbitri di giudizi relativi a tali atti (sul punto, Cass. civ., sez.III, 15 maggio 2003, n.7546).
La classificazione compiuta dal Legislatore si traduce in un differente regime normativo. Infatti, il primo comma dell'art. 320 c.c. sancisce: "I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore". Ne consegue che ciascun genitore ha il potere di compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione i genitori devono agire congiuntamente.
Tra gli atti di straordinaria amministrazione, ovvero quegli atti che possono arrecare pregiudizio e diminuzione del patrimonio, non rientra l'associarsi ad un ente sportivo (diritto costituzionalmente riconosciuto al singolo individuo ex artt. 2 e 18 Cost.) per lo svolgimento dell'attività sportiva, poiché dal tesseramento non deriva un obbligo alla prestazione dell'attività sportiva patrimonialmente apprezzabile. Infatti, il minore non è obbligato a giocare e ad allenarsi contro la propria volontà. Dal tesseramento (e dal vincolo con la società) deriva solo una limitazione di carattere negativo in ordine alla libertà di svolgimento della pratica sportiva, ma rilevante solo per l'ordinamento sportivo, posto che, per effetto di tale atto, l'atleta è legato da un vincolo di esclusiva con la società per cui ha firmato. Per tutti questi motivi, si deve ritenere che l'atto di tesseramento è un atto di ordinaria amministrazione in quanto, usufruendo della dettato della Corte sportiva, "la richiesta di tesseramento non presenta le caratteristiche necessarie per una differente qualificazione. Si tratta di atto che, inserendosi nella vita quotidiana di una persona, possiede una rilevanza economica tale da cagionare un limitato rischio per la consistenza del patrimonio".
Pertanto la richiesta di tesseramento di un atleta minorenne deve essere considerata come atto di ordinaria amministrazione, non presentando le caratteristiche necessarie per una diversa qualificazione. Trattasi di atto che, inserendosi nella vita quotidiana di una persona, possiede una rilevanza economica tale da cagionare un limitato rischio per la consistenza del patrimonio. Pertanto è sufficiente la sottoscrizione di uno dei due genitori esercenti la potestà genitoriale, per la validità dell'"atto in questione.
Questa tesi muove dalla considerazione che costituiscano atti di straordinaria amministrazione quelli suscettibili di incidere sul patrimonio del minore o di dar luogo a rilevanti modifiche dello stesso, laddove rientrano nell'ordinaria amministrazione quelli diretti alla conservazione dell'integrità di tale patrimonio e che comunque comportino margini di rischio modesti. Per queste considerazioni il tesseramento può essere posto in essere anche da uno solo dei genitori esercenti la potestà genitoriale in quanto non si configurano gli estremi della straordinaria amministrazione.
Il tesseramento è un atto di adesione formale
Il tesseramento è l'atto di adesione formale attraverso il quale il soggetto esercita il diritto di praticare l'attività sportiva nel circuito delle manifestazioni organizzate dal CONI. È un atto di natura contrattuale associativa, nel senso che il soggetto, attraverso questo atto, entra a far parte di un'associazione che, a sua volta, fa parte di un'altra associazione (è il trinomio atleta-società-federazione). Secondo la dottrina dominante, avallata anche da costante giurisprudenza (ex plurimis Cass. civ., Sez. Un., 9 maggio 1986, n. 3091), il tesseramento deve essere considerato come un provvedimento amministrativo di ammissione - quasi una licenza - necessario per esercitare attività sportiva agonistica riconosciuta e tutelata all'interno dell'organizzazione federale.
Tale atto, quale contratto associativo, non comporta rischi ingenti per il minore, non incide in maniera consistente sulla composizione del suo patrimonio e non ha un rilevante valore economico. L'unico onere che comporta per l'atleta consisterebbe nell'impegno che l'atleta stesso (in questo caso minore di età) assume a fronte della società, in qualità di "fornitore della prestazione in esclusiva", e della Federazione, in qualità di soggetto che entra a far parte di un ordinamento nuovo e distinto rispetto a quello ordinario (si pensi solamente al vincolo di giustizia sportiva), nell'accettare le regole da esse emanate, comprese notevoli limitazioni e la conseguente assunzione di diritti e doveri.
Il caso
Un ragazzo gioca in una formazione juniores del Miranese e da anni il suo cartellino Figc viene firmato solamente dalla madre, il padre non ha mai voluto saperne. Il minore (all'epoca aveva 16 anni) ha giocato senza la firma del padre. La Procura federale Figc deferisce il ragazzino proponendo pure l'inibizione di 20 giorni per il presidente della società e un'ammenda di 100 euro per il mancato controllo. Il tribunale federale veneto, riunito a Marghera, ha assolto sia l'atleta sia il suo club. E' stato riconosciuto che, vista la particolarità del caso, bastava la firma della madre.
Tenuto conto di quanto sopra il tesseramento del calciatore minorenne in favore della società deve considerarsi conforme alla disciplina vigente e pertanto pienamente valido e legittimo.
Conclusioni
Il fatto che il tesseramento venga visto come un atto pregiudizievole, cioè dannoso per il minore è una cosa aberrante perché lo sport rappresenta un modo per crescere sani e non certo un pericolo da evitare. Ora, anche solo ipotizzare che il minore che intenda giocare a calcio o fare tennis o andare a nuotare sia posto in una condizione paragonabile al minore che vende una casa, è un fatto che contrasta anche con buon senso. Diversamente si creerebbe la paralisi dello sport giovanile, il quale è fondato sulla continuità del rapporto associativo con i propri calciatori.
Alla luce di queste considerazioni, la riforma dell'art. 39 NOIF, entrata in vigore nel 2017, ha statuito che il tesseramento del minore è un atto di ordinaria amministrazione e può essere sottoscritto da un solo genitore quando è annuale, mentre non lo è e richiede la firma di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale quando è pluriennale. La riforma ha eliminato, così, tutti i dubbi interpretativi ed i contrasti giurisprudenziali in materia.
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Data: 14/09/2020 15:00:00Autore: Maria Carmela Callà