Responsabilità medica: le conseguenze dell'insufficiente informazione
- Omessa informazione e danno alla salute per colpa del medico
- Omessa informazione e danno alla salute senza colpa del medico
- Omessa informazione e nessun danno alla salute del paziente
- Impossibilità di accedere ad accertamenti più accurati
Omessa informazione e danno alla salute per colpa del medico
Nell'ordinanza numero 17806/2020 qui sotto allegata, la Corte di cassazione si è interessata dell'omessa o insufficiente informazione del paziente da parte del medico, analizzando tutte le ipotesi che si possono configurare e i loro risvolti in termini risarcitori.
La prima fattispecie analizzata dai giudici è quella in cui vi sia stata un'omessa o insufficiente informazione circa un intervento a seguito del quale il paziente ha subito un danno alla salute per colpa del medico.
In tal caso, il risarcimento è limitato al danno alla salute (morale e relazionale) se il paziente, ove correttamente informato, avrebbe scelto comunque di sottoporsi all'intervento. Se invece il paziente avrebbe scelto di non sottoporvisi, il risarcimento non è limitato al danno alla salute ma comprende anche il danno da lesione del suo diritto all'autodeterminazione.
Omessa informazione e danno alla salute senza colpa del medico
Un'altra ipotesi che si può verificare è quella dell'omessa informazione in relazione a un intervento in conseguenza del quale il paziente ha subito un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico.
Se il paziente avrebbe scelto di non sottoporvisi, il risarcimento è liquidato solo con riferimento alla lesione del diritto all'autodeterminazione mentre la lesione della salute va valutata tenendo conto dell'eventuale differenza tra il maggior danno biologico derivante dall'intervento e il preesistente stato patologico del paziente.
Omessa informazione e nessun danno alla salute del paziente
Se, invece, il paziente non è stato informato circa un intervento che non gli ha cagionato alcun danno e al quale egli avrebbe scelto comunque di sottoporsi, lo stesso non ha diritto ad alcun risarcimento.
Impossibilità di accedere ad accertamenti più accurati
Resta un'ultima rilevante ipotesi: quella in cui il paziente non è stato informato o è stato informato in maniera inadeguata o insufficiente e da tale omissione o inadeguatezza diagnostica non gli è derivato un danno alla salute, ma comunque non gli è stato possibile accedere ad accertamenti più accurati e attendibili.
In tal caso, egli può essere risarcito della lesione del suo diritto all'autodeterminazione solo se riesce a dimostrare che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano derivati dei danni consistenti in una sofferenza soggettiva e nella contrazione della propria libertà di disporre di se stesso.
Data: 03/09/2020 11:00:00Autore: Valeria Zeppilli