Volo cancellato: chi paga i danni subiti in albergo?
- L'obbligo di assistenza del vettore in caso di volo cancellato
- Danni in albergo dopo cancellazione volo: chi paga?
- Corte Ue: risponde l'albergatore dei danni
L'obbligo di assistenza del vettore in caso di volo cancellato
Il legislatore europeo ha introdotto una serie di norme che rafforzano la tutela dei diritti dei passeggeri aerei in caso di disservizio ad essi arrecato dal vettore. In particolare, tali norme sono contenute nel Regolamento CE 261/04. L'articolo 9 di tale Regolamento è rubricato "Diritto ad assistenza" e stabilisce che in caso di volo cancellato, se sono necessari dei pernottamenti, il vettore deve provvedere a sistemare il passeggero in una struttura alberghiera, tenendo conto anche di sue eventuali disabilità.
Danni in albergo dopo cancellazione volo: chi paga?
Chi risponde dei danni subiti dal passeggero durante la permanenza nell'albergo in cui è stato sistemato a seguito della cancellazione del volo?
Questa domanda è stata posta dalla Corte di Cassazione austriaca alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il caso da cui scaturisce l'interrogativo del Giudice austriaco ha visto coinvolta una passeggera disabile che aveva acquistato presso una compagnia aerea austriaca un volo da Maiorca a Vienna. Durante la permanenza presso l'aeroporto di partenza, la donna riceve dalla compagnia aerea comunicazione che il volo era stato cancellato. A seguito di tale evento la compagnia riprotegge la passeggera su un volo in partenza il giorno seguente. Conseguentemente, la donna viene sistemata per la notte in un albergo a spese della compagnia aerea. Durante la permanenza nell'albergo la donna cade e si ferisce. Nello specifico, la caduta è imputabile al fatto che le ruote della propria sedia a rotelle si sono incastrate in una canaletta in cattivo stato di manutenzione presente nell'albergo. La donna, perciò, da subito chiede al Tribunale del Land di condannare la compagnia aerea al risarcimento dei danni ad ella occorsi a causa della caduta. Il Tribunale respinge la domanda della donna, ritenendo che il vettore non abbia alcuna responsabilità in merito. Il Giudice dell'appello si mostra di segno opposto e condanna il vettore aereo al risarcimento dei danni applicando il diritto austriaco in forza del quale il vettore è chiamato a rispondere dei danni arrecati da soggetti da esso preposti. A questo punto interviene la Corte di Cassazione austriaca che solleva alla Corte di Giustizia la questione se l'obbligo di assistenza previsto dal Regolamento CE 261/04 comporti che il vettore risponda anche degli eventi lesivi che si sono verificati a danno del passeggero a seguito della sistemazione in albergo.
Corte Ue: risponde l'albergatore dei danni
I Giudici della Corte di Giustizia hanno interpretato in modo magistrale il predetto articolo 9 tenendo in considerazione il contesto in cui è stato inserito il Regolamento 261.
Tale scritto ha il fine di rafforzare la tutela dei diritti dei passeggeri aerei. Il vettore che cancella un volo deve provvedere a sistemare in albergo il passeggero se sono necessari uno o più pernottamenti. Per la Corte ciò significa che il vettore si deve occupare della mera offerta della sistemazione al passeggero, anche tenendo conto di sue eventuali disabilità. Da ciò discende che il vettore non è obbligato ad occuparsi di tutte le attività legate alla permanenza del passeggero nella struttura alberghiera. Se il passeggero subisce un danno a causa di una cattiva manutenzione della struttura alberghiera, di questo non ne può rispondere il vettore.
Se ne deduce che la responsabilità è imputabile esclusivamente all'albergatore, quale soggetto che gestisce la struttura. Il vettore si deve occupare della sola offerta e, dunque, se cancella il volo e non offre alcuna sistemazione, esso è obbligato a rimborsare al passeggero il costo del pernottamento sostenuto.
Avv.to Luca Vancheri
Foro di Benevento
email: lucavancheri@gmail.com
Data: 04/09/2020 18:00:00Autore: Luca Vancheri