Volo cancellato per circostanze eccezionali
Il vettore aereo non è tenuto a corrispondere la compensazione pecuniaria per volo cancellato se riesce a dimostrare la sussistenza di cause eccezionali
- Volo cancellato per circostanze eccezionali
- Quali sono le circostanze eccezionali?
- Il guasto tecnico è una circostanza eccezionale?
- Lo sghiaccimento delle ali è circostanza eccezionale?
- Quale prova deve fornire il vettore aereo per dimostrare la circostanza eccezionale?
- Presunzione di colpa in capo al vettore aereo
Volo cancellato per circostanze eccezionali
[Torna su]
Il Regolamento (CE) 261/04, anche come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, prevede l'obbligo per il vettore aereo di pagare una compensazione pecuniaria al passeggero il cui volo è stato cancellato, è in ritardo di oltre 3 ore o è in overbooking. Lo stesso Regolamento, però, prevede un'ipotesi nella quale il vettore non è obbligato al pagamento della compensazione pecuniaria. Si tratta della presenza di una circostanza eccezionale prevista dall'art. 5, paragrafo 3, del Regolamento, il quale dispone che "Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso".
Il vettore aereo è liberato da responsabilità per la mancanza di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'attività connessa al trasporto aereo. La fattispecie può quindi essere ricondotta a una impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta a causa non imputabile al vettore aereo, di cui all'art. 1256 cod. civ.
Una vicenda ormai storica, riconducibile a circostanza eccezionale, è stata l'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull nel 2010, che causò il blocco dei voli aerei di circa metà pianeta. I vettori aerei furono esonerati dall'obbligo di pagare la compensazione pecuniaria perché la presenza delle ceneri vulcaniche nell'atmosfera furono un evento eccezionale non prevedibile.
Occorre tuttavia precisare che, anche qualora il vettore sia esonerato dall'obbligo di pagare la compensazione pecuniaria, ha comunque l'obbligo di rimborsare il costo del biglietto aereo cancellato e non usufruito, oltreché di offrirgli protezione su un altro volo aereo.
Quali sono le circostanze eccezionali?
[Torna su]
Il Regolamento CE, all'art. 14 del Considerando, definisce le circostanze eccezionali quelle che "possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo". Nella predetta norma, l'elenco è dunque preceduto dalla locuzione "in particolare", così da lasciare intendere la natura meramente indicativa delle circostanze previste. In questo senso, non può escludersi che altre ipotesi, con caratteristiche di non prevedibilità e gravità, possano costituire una circostanza eccezionale.
La Corte di giustizia, con la sentenza 22/12/2008 n. 549, è intervenuta in tema di circostanza eccezionale, affermando che la norma contenuta nell'art. 5, par. 3, del Reg. (CE) 261/04 va considerata derogatoria del principio generale che prevede l'obbligo di compensazione pecuniaria. Alla luce di tale interpretazione, la norma derogatoria va interpretata restrittivamente.
Il Giudice comunitario ritiene che un evento rientri nella nozione di circostanza eccezionale se è caratterizzato da imprevedibilità. Pertanto, non deve essere riconducibile al normale esercizio dell'attività del vettore.
Il guasto tecnico è una circostanza eccezionale?
[Torna su]
Fra i tanti motivi di voli aerei cancellati, il guasto tecnico è uno dei più frequenti. Sia quale motivo reale della cancellazione, sia quale motivo utilizzato pretestuosamente da molte compagnie aeree per giustificare un mero ritardo dovuto a problemi operativi e di rotazione dei voli programmati.
Sul punto, la Corte di giustizia ha chiarito che il guasto tecnico non è una circostanza eccezionale, per cui il vettore è obbligato a pagare al passeggero la compensazione pecuniaria, oltre al rimborso del biglietto per il volo aereo cancellato. Nessun rilievo assume la circostanza che il guasto tecnico possa pregiudicare la sicurezza per il volo aereo.
Lo sghiaccimento delle ali è circostanza eccezionale?
[Torna su]
Anche il de-icing delle ali non è una circostanza eccezionale, perché è un'operazione ricorrente e prevedibile che potrebbe essere organizzata dal vettore aereo per tempo. Per cui, nell'aeroporto di partenza il vettore aereo avrebbe già dovuto disporre di altro aeromobile pronto per il volo programmato già venduto ai passeggeri.
Quale prova deve fornire il vettore aereo per dimostrare la circostanza eccezionale?
[Torna su]
Il vettore aereo, per essere esonerato dall'obbligo di pagare la compensazione pecuniaria, deve dimostrare che il fatto derivi da eventi che, per loro natura, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore e che sfuggono al loro controllo.
Inoltre, il vettore deve dimostrare che non poteva far nulla per evitare la cancellazione del volo aereo, anche con l'impiego di tutti i mezzi a disposizione, sia in termini di risorse umane, sia in termini di risorse finanziarie.
Sotto tale profilo, il vettore aereo deve anche dimostrare di essersi impegnato a collocare il passeggero su un altro volo aereo, anche di altra compagnia, al fine di consentirgli di giungere a destinazione con meno di 3 ore di ritardo.
Presunzione di colpa in capo al vettore aereo
[Torna su]
In definitiva, sul vettore aereo vi è una presunzione di colpa per il volo aereo cancellato, a meno che dimostri la sussistenza di una circostanza eccezionale imprevedibile e, quindi, una impossibilità oggettiva assoluta. A nulla rileva la dimostrazione di aver osservato la normale diligenza, dal momento che il Regolamento CE offre una tutela primaria alla protezione del passeggero.
Data: 16/09/2020 15:00:00Autore: Gianluca Piemonte