Bonus facciate: non spetta per le persiane
Bonus facciate, visibilità dalla strada
Rientrano nel bonus facciate i lavori di pristino delle parti di intonaco ammalorate, la riverniciatura della struttura opaca e dei balconi e la sistemazione delle parti impiantistiche comuni insistenti sulla stessa facciata? In particolare se la facciata posteriore in questione sovrasta da lontano gli edifici circostanti ed è visibile solo parzialmente dalla strada in quanto non affaccia direttamente sulla stessa.
La risposta arriva dall'interpelli n. 348 dell'Agenzia delle entrate (in allegato) che ricorda come le tipologie di interventi che danno diritto al predetto bonus, nonché la misura della detrazione spettante, sono individuate dai commi da 219 a 221 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020; mentre il comma 222 stabilisce le modalità di fruizione della detrazione mentre, per le modalità applicative, il comma 223, rinvia al regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Inoltre la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E fornisce i chiarimenti applicazione dell'agevolazione.
Ed è in particolare la circolare spiega che l'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente «sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale". In pratica il riferimento è al consolidamento, al ripristino, al miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della mera pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata». Ad essere esclusi dalla detrazione «gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico». La conclusione è che «il bonus facciate spetti per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell'edificio anche se la stessa, come nel caso in esame, sia solo parzialmente visibile dalla strada. La valutazione, in concreto se la facciata sia visibile, sia pure parzialmente, dalla strada o da suolo ad uso pubblico, costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello».
Bonus facciate: no per persiane e scuri
In un altro quesito, sempre a proposito di bonus facciate, viene richiesto se le spese per la tinteggiatura delle chiusure oscuranti (scuri e persiane) che insistono sulla facciata dell'edificio possano beneficiare del bonus facciate. A fornire delle risposte l'interpello n. 346/2020 (in allegato) dell'Agenzia delle entrate.
E ancora una volta la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E a ricordare che ai fini del bonus facciate gli interventi devono essere finalizzati al «recupero o restauro della facciata esterna» e devono essere realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi». Ed è la stessa circolare che fa riferimento agli «interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale". Si tratta, a titolo esemplificato, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie».
Considerati casi di esclusione del bonus invece «le spese sostenute per interventi sulle "strutture opache orizzontali o inclinate" dell'involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture "opache")». Da qui la deduzione che l'istante non possa, nel caso di specie, usufruire del bonus facciate per le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane, considerato che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch'essi esclusi dal predetto bonus.
Data: 18/09/2020 15:30:00
Autore: Gabriella Lax