Responsabilità medica e contratto protettivo
Il contratto con effetti protettivi verso terzi
Nell'ambito della responsabilità medica, la giurisprudenza fa a volte ricorso alla figura del contratto con effetti protettivi verso terzi. Si tratta, in particolare, dello strumento con il quale al padre del nascituro e al nascituro è riconosciuta la possibilità di azionare l'azione da contratto in caso di inadempimento della struttura sanitaria.
Per la Corte di cassazione, come affermato nell'ordinanza numero 19188/2020 qui sotto allegata, tale figura è però prevista solo con riferimento al contratto della gestante con l'ospedale mentre non può servire in fattispecie diverse da questa.
L'interesse del terzo
Infatti, il contratto con effetti protettivi verso tersi trova la sua ragion d'essere nella circostanza che il terzo e lo stipulante hanno un medesimo interesse e questo è coinvolto dall'esecuzione del contratto nello stesso modo.
Così, l'interesse della gestante è la nascita del figlio e l'esecuzione del contratto soddisfa o lede l'interesse dell'altro genitore allo stesso modo, con la conseguenza che non è possibile riconoscere alla madre l'azione da contratto e al padre l'azione da delitto.
Le figlie della paziente
Gli effetti protettivi verso terzi non sono invece giustificati quando non vi è identità dell'interesse coinvolto dall'esecuzione del contratto.
Ad esempio, se, come nel caso di specie, a chiedere il risarcimento sono le figlie di una paziente deceduta in conseguenza di un'ipotesi di responsabilità medica, il loro interesse non è lo stesso dedotto in contratto dalla madre: quest'ultima si era affidata a una struttura sanitaria per la cura della salute e l'inadempimento ha leso, appunto, il suo bene salute. Le figlie, invece, hanno visto leso il rapporto parentale.
La figura del contratto con effetti protettivi verso terzi non trova quindi applicazione.
Autore: Valeria Zeppilli