Addio interessi di mora usurari: la sentenza delle Sezioni unite
Per le Sezioni Unite della Cassazione la disciplina antiusura si applica agli interessi di mora intendendo essa sanzionare anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso
- Interessi moratori: si applica la disciplina antiusura
- Il contrasto giurisprudenziale
- La soluzione delle Sezioni Unite
- Mancata indicazione interesse di mora nel TEGM
- Interessi di mora e conseguenze dell'usurarietà
- Altri principi di diritto
Interessi moratori: si applica la disciplina antiusura
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Giunge l'attesa presa di posizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul tema della sottoposizione dei tassi di mora alla disciplina antiusura che negli anni è stato al centro di un fervente dibattito, stante anche l'esistente contrasto emerso a causa di diversi indirizzi giurisprudenziali in seno alla stessa Corte.
Con la sentenza n. 19597/2020 del 18 settembre (qui sotto allegata), decidendo su questione ritenuta di massima particolare importanza, i magistrati del Supremo consesso nomofilattico hanno concluso ritenendo che la risposta al quesito debba essere affermativa.
In sostanza, la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
Il contrasto giurisprudenziale
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Il tema dell'usura degli interessi di mora e delle conseguenze su quelli corrispettivi ha fatto banco negli ultimi anni. Il potenziale impatto economico. La Suprema Corte prende le mosse e descrive le due tesi che si sono succedute in argomento, ovvero quella estensiva e restrittiva che, sostanzialmente si ritiene conducano entrambe a "una tutela del soggetto finanziato, sia pure attraverso percorsi argomentativi diversi".
Pur riconoscendo che il dato letterale e i diversi argomenti sovente si equivalgano tra loro, quanto a persuasività e (non) definitività, il Collegio ritiene che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinchè il debitore abbia più compiuta tutela. Tutela che, si legge in sentenza, "non sarebbe equivalente ove operata ex art. 1384 c.c."(riduzione della penale ad equità), come sostenuto da alcuni fautori della tesi restrittiva.
Tale strumento, chiariscono gli Ermellini, potrebbe sempre consentire una riduzione casistica e difforme sul piano nazionale, oltre che, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia, pur integrato con quello rilevato quanto agli interessi moratori, e non al minor tasso degli interessi corrispettivi.
La soluzione delle Sezioni Unite
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La pronuncia evidenzia come sussista l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercè del finanziatore il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può tuttavia dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.
L'applicazione anche agli interessi moratori appare coerente con le plurime "rationes legis" che si riscontrano nella normativa antiusura, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario.
La disciplina antiusura, affermano le Sezioni Unite "intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato".
Diversa appare la stessa "intensità del cd. rischio creditorio", sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall'altro lato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento (trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione). Ma anche tale costo dovrà soggiacere ai limiti antiusura.
Mancata indicazione interesse di mora nel TEGM
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La Suprema Corte non ha mancato di soffermarsi anche su altri punti controversi collegati alla tematica. La sentenza precisa, innanzitutto, che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario.
Quest'ultimo, infatti, appare idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
Inoltre, ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.
Interessi di mora e conseguenze dell'usurarietà
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Qualora venga accertato l'avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso moratorio, la Suprema Corte ritiene debba applicarsi l'art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro.
Il Collegio ha fornito un'interpretazione della norma che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato".
In pratica, "ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti".
In sostanza, applicandosi l'art. 1815 c.c. non saranno dovuti gli interessi moratori pattuiti, tuttavia, ma vige comunque l'art. 1224 c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Tale conclusione appare altresì confortata dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto Eurounitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori.
Altri principi di diritto
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Tra gli altri principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nel provvedimento in esame, emerge quello secondo cui, in corso di rapporto, sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione dell'usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento.
Nei contratti conclusi con un consumatore, inoltre, viene specificato che concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies del codice civile.
Per quanto riguarda, infine, l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1697 c.c., questo si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Dall'altro lato, sarà invece onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Autore: Lucia Izzo