Riforma 5 x mille: guida alle novità
- 5 per mille: in Gazzetta la riforma
- Finalità del 5 per mille e soggetti destinatari
- Decorrenza della riforma
- Accreditamento per l'accesso al riparto
- Elenco permanente degli enti accreditati
- Recupero delle somme
- Elenco ammessi ed esclusi
- Destinazione del 5 per mille, riparto, erogazione e pagamento
5 per mille: in Gazzetta la riforma
Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2020 è stato pubblicato il DPCM del 23 luglio 2020, che disciplina termini e modalità per l'accesso al riparto del 5 per mille dell'IRPEF da parte degli enti destinatari del contributo e termini e modalità per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione annuale degli elenchi ammessi.
Finalità del 5 per mille e soggetti destinatari
Per ogni esercizio finanziario, una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente, è destinata al sostegno dei seguenti soggetti:
- enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'università;
- enti della ricerca sanitaria;
- attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge.
Decorrenza della riforma
Le disposizioni del DPCM, per quanto riguarda il sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore appunto, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, hanno effetto dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Fino a quel momento il 5 per mille continua a essere destinato agli enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori previsti. Resta ferma anche la destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e degli enti gestori delle aree protette.
Accreditamento per l'accesso al riparto
Il DPCM all'art. 2 stabilisce i soggetti ai quali, gli enti che possono accedere al contributo del 5 per mille, devono rivolgersi per ottenere l'accreditamento ai fini del riparto. In base al settore in cui operano gli enti devono rivolgersi alle seguenti amministrazioni competenti:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente;
- Ministero della salute;
- Comitato olimpico nazionale italiano;
- Agenzia delle entrate per quanto riguarda i destinatari del contributo fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
L'accreditamento può essere richiesto per più finalità a condizione che l'ente sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per ogni categoria.
Per il riparto del 5 per mille non devono presentare domanda di accreditamento i Comuni.
Gli articoli da 3, 4, 5, 6 e 7 invece stabiliscono le modalità e i termini per l'accreditamento dei seguenti soggetti destinatari del contributo:
- enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale;
- enti della ricerca scientifica e dell'università;
- enti della ricerca sanitaria;
- Associazioni sportive dilettantistiche;
- enti del volontariato e società lucrative che possono accedere al riparto del 5 per mille fino a quando non sarà operativo il Registro unico nazionale del Terzo Settore.
Elenco permanente degli enti accreditati
Nel momento in cui un ente viene accreditato per partecipare al riparto del 5 per mille, se non mutano le condizioni per accedere al beneficio, può accedere al beneficio anche negli anni successivi. Ogni amministrazione competente all'accreditamento ogni anno pubblica sul proprio sito web entro il 31 marzo l'elenco permanente degli enti accreditati negli esercizi precedenti, aggiornato, alla luce di eventuali cancellazioni, variazione dei dati, revoche ed errori.
Spetta al Legale rappresentante dell'ente comunicare entro 30 giorni la variazione intervenuta mediante specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000. Termine di 30 giorni che deve essere rispettato anche nel caso in cui vengano meno i requisiti per l'accreditamento e si debba quindi chiedere la cancellazione dall'elenco.
L'amministrazione competente per l'accreditamento in ogni caso procede alla cancellazione d'ufficio dell'ente, se vengono meno i requisiti richiesti dopo appositi controlli e provvede al recupero delle somme se riscontra che le stesse sono state percepite indebitamente.
Recupero delle somme
Del recupero delle somme si occupa nel dettaglio l'art 17 del DPCM, stabilendo che i contributi sono soggetti a recupero nei seguenti casi:
- il contributo è utilizzato per finalità diverse da quelle istituzionali dell'ente o per campagne di sensibilizzazione;
- le somme erogate non sono state oggetto di rendicontazione;
- gli enti che hanno ricevuto le somme non hanno inviato rendiconto e relazione;
- l'ente non risulta in possesso dei requisiti richiesti per essere ammessi beneficio;
- l'ente dopo l'erogazione risulta aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che da diritto al beneficio da prima dell'erogazione.
Elenco ammessi ed esclusi
Ogni amministrazione a cui spetta l'accreditamento degli enti che possono accedere al contributo del 5 per mille, dopo i necessari controlli, pubblica entro il 31 dicembre di ogni anno sul proprio sito l'elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi dell'ultimo anno e di quelli precedenti. Detti elenchi sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate entro la stessa data ai fini del riparto. Entro 7 mesi dalla scadenza prevista per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l'Agenzia delle Entrate pubblica gli elenchi degli enti esclusi e ammessi al beneficio, che gli sono state trasmesse dalle amministrazioni competenti con l'indicazione delle scelte e degli importi attribuiti. L'Agenzia procede inoltre per ogni esercizio finanziario, a pubblicare l'elenco completo degli enti che possono accedere al contributo per uno o più finalità, con l'indicazione per ogni ente degli importi totali percepiti e delle scelte ricevute per fornire dati aggregati.
Destinazione del 5 per mille, riparto, erogazione e pagamento
Chi desidera destinare il 5 per mille dell'IRPEF deve utilizzare la scheda annessa alla certificazione unica, il 730 0 la scheda annessa al modello redditi persone fisiche, apponendo la firma in uno degli appositi riquadri, con il limite di una scelta. Fino all'operatività del Registro del terzo settore il contribuente può indicare il codice fiscale del soggetto specifico cui vuole destinare il contributo oltre la firma.
Per quanto riguarda il riparto, ai soggetti accreditati viene riconosciuto il 5 per mille destinato dai contribuenti che hanno indicato il codice fiscale del beneficiario e hanno apposto la firma nei modi di legge. Le quote inferiori a 100 euro però non vengono corrisposte all'ente, ma ripartite tra i soggetti che perseguono la medesima finalità. Regole particolari sono previste nel caso in cui il contribuente abbia indicato un codice fiscale errato, riferito a un soggetto accreditato o non abbia indicato alcun codice fiscale.
Gli enti accreditati presso più amministrazioni partecipano al riparto del 5 per mille per ogni categoria, mentre chi viene escluso da una delle amministrazioni competenti perde il diritto per la categoria da cui è stato escluso. Ai Comuni spetta il 5 per mille dei contribuenti residenti che hanno apposto la firma nel riquadro apposito.
L'erogazione agli enti avviene nei limiti del Fondo nell'ambito del centro di responsabilità "Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli importi vengono ripartiti con decreto del Ministro suddetto in base ai dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate. L'erogazione invece viene effettuata dal Ministero che detiene l'elenco specifico di una certa tipologia di enti, per cui ad esempio il Ministero dell'università e delle ricerca erogherà il contributo agli enti della ricerca scientifica e dell'Università.
Il pagamento viene effettuato previo invio da parte degli enti dei dati necessari entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, agli enti che risultano dagli elenchi predisposti dall'Agenzia delle Entrate.
Dopo l'erogazione e la ricezione dei contributi le amministrazioni e gli enti sono tenuti al rispetto degli obblighi indicati dagli articoli 15 e 16 del Dpcm.
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Data: 24/09/2020 03:30:00Autore: Annamaria Villafrate