Anche l'esecutore testamentario deve pagare l'imposta di successione
- Esecutore testamentario e legatario
- L'esecutore testamentario deve pagare l'imposta di successione?
- Anche l'esecutore testamentario è soggetto passivo
Esecutore testamentario e legatario
Un avvocato si rivolge all'Agenzia delle Entrate per sottoporle tre quesiti in materia successoria, dei quali prema analizzare soprattutto il primo.
Il legale premette di essere stato nominato esecutore testamentario e di aver ricevuto dal de cuius un legato in denaro. In accordo con l'erede i due esecutori testamentari, tra i quali figura appunto l'avvocato, devono predisporre e presentare la dichiarazione di successione.
L'avvocato esecutore chiede indicazioni all'Agenzia delle Entrate per la compilazione "della sezione - riservato a chi presenta il modello-, presente nei dati generali della dichiarazione di successione, e del successivo quadro EA - Eredi, legatari e altri soggetti; ciò in quanto il software di compilazione della dichiarazione di successione produce un messaggio di errore se il modello è presentato dall'esecutore testamentario nell'esercizio del suo ufficio, inserendo quindi il codice carica 7 ("esecutore testamentario") e sia al contempo un legatario, il cui codice fiscale deve essere indicato nel quadro EA."
L'esecutore testamentario deve pagare l'imposta di successione?
L'avvocato ritiene, in merito al primo quesito avanzato all'Agenzia delle Entrate, di poter presentare la dichiarazione di successione, anche se nominato dal testatore come legatario.
Del resto la sua affermazione pare avvalorata dall'art. 701 c.c. comma 2, secondo cui "Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario."
Detto questo però, l'avvocato ritiene che gli esecutori testamentari non possano essere considerati soggetti passivi dell'imposta, come previsto dall'art. 5 del dlgs n. 346/1990 contenente l' "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni."
Anche l'esecutore testamentario è soggetto passivo
L'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 379/2020 (sotto allegata) precisa prima di tutto che con l'apertura della successione i diritti e i rapporti attivi e passivi del de cuius si trasferiscono agli eredi e ai legatari per legge o per testamento. Nel caso di specie il de cuius ha disposto dei suoi beni redigendo tre testamenti e affidando agli esecutori il compito di attuarli, riconoscendo anche ai due esecutori una somma di denaro a titolo di legato. Come affermato in effetti dal legale, l'art. 71 comma 2 c.c. prevede che possa essere nominato esecutore testamentario anche un legatario.
Fatta questa precisazione l'Agenzia ricorda anche che ai sensi dell'art. 28 comma 2 del dlgs n. 346/1990: "Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari."
Il successivo art. 29 prevede inoltre che "Dalla dichiarazione della successione devono risultare: (…) b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari. (…) 2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b),nonché quelli di cui alle lettere c), i) e n) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio."
Insomma, l'esecutore testamentario, alla luce delle suddette disposizioni del TU delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni rientra tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dalla notizia della nomina, indicando nel frontespizio il codice "7" esecutore testamentario.
Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta, occorre fare riferimento a quanto dispone il comma 3 dell'art. 36 del dlgs n. 346/1990: "Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti."
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Data: 01/10/2020 14:00:00Autore: Annamaria Villafrate