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Visite fiscali: come cambiare indirizzo di reperibilità

Nuove regole Inps per le visite fiscali. L'istituto ha attivato un canale tramite il quale i lavoratori pubblici e privati potranno comunicare il cambio di indirizzo di reperibilità


Visite mediche di controllo domiciliare: il nuovo servizio INPS

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Nella Circolare n. 106 del 2020 (sotto allegata) l'INPS rende nota la disponibilità, mediante il portale web dell'Istituto, di un nuovo servizio ad uso del cittadino lavoratore per la comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante l'evento di malattia comune, ai fini della possibile disposizione della visita medica di controllo domiciliare.
Il nuovo servizio, che potranno utilizzare i lavoratori dei settori privato e pubblico per la comunicare la variazione dell'indirizzo di reperibilità (rispetto a quello precedentemente indicato), è stato rilasciato nell'ambito dell'evoluzione dei servizi per il cittadino e dell'informatizzazione e telematizzazione del processo delle visite mediche di controllo (VMC) in caso di malattia comune.
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L'INPS evidenzia come il nuovo strumento, consentendo una maggiore immediatezza e tracciabilità dell'informazione, da un lato garantisce all'Istituto un efficientamento del flusso gestionale, con la possibilità di disporre automaticamente dell'informazione fornita dal lavoratore, senza ulteriori adempimenti per l'operatore delle Strutture territoriali, e dall'altro assicura all'utente certezza circa la ricezione della sua comunicazione all'INPS, per la corretta disposizione dell'eventuale VMC domiciliare.

Sostituzione delle precedenti modalità

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Il nuovo canale di comunicazione tra lavoratore e Istituto sostituirà le modalità sino ad oggi in uso (e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza o comunicazione mediante Contact center), che manterranno validità nei soli casi di indisponibilità del servizio telematico.

Nella Circolare, l'INPS rammenta, inoltre, come non sarà possibile richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l'indirizzo di reperibilità in esso riportato.
Come illustrato dettagliatamente nel disciplinare tecnico, allegato al decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'Economia e delle finanze 18 aprile 2012, infatti, il certificato è richiamabile dal medico redattore solo ed esclusivamente per essere annullato (entro termini temporali ben precisi), ovvero rettificato per riformulare la prognosi espressa, riducendola.

Destinatari del servizio

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Il nuovo servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e l'INPS ci tiene a precisare che questo non sostituirà, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro.
In altre parole, il servizio non esonera il lavoratore dall'effettuare le comunicazioni previste al proprio datore di lavoro, sulla base del contratto di riferimento.
Lo stesso datore di lavoro, inoltre, verrà messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore:
- in fase di richiesta di una VMC, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta di visita;

- al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta di VMC e il datore di lavoro abbia acconsentito (spuntando l'apposito campo) a inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.

Lavoratori privati indennizzati

Per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, viene ribadito l'onere di comunicare all'INPS eventuali variazioni di reperibilità con la massima diligenza e tempestività possibili e, comunque, sempre prima di effettuare lo spostamento, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, in caso di impossibilità ad eseguire la VMC per indirizzo errato del lavoratore.
Inoltre, la Circolare ribadisce la necessità che l'indirizzo sia comunicato correttamente e vengano altresì forniti tutti gli elementi informativi ritenuti utili per consentire al medico di controllo di reperire l'abitazione. Sarà onere del lavoratore verificare che l'indirizzo di reperibilità comunicato all'Istituto, mediante il certificato di malattia redatto dal medico curante, sia corretto e completo in tutte le sue parti.
Qualora ci si renda conto, tardivamente, di un eventuale errore, sarà necessario provvedere con la massima tempestività a comunicare l'indirizzo esatto, mediante l'applicativo in argomento, così da consentire il regolare svolgimento della VMC.
Come precisato più volte dall'Istituto in precedenza (cfr. le circolari n. 129/1990 e n. 183/1998 e il messaggio n. 4344/2012), in caso di mancata esecuzione della visita medica di controllo per l'impossibilità di rintracciare l'indirizzo o il lavoratore, il lavoratore perderà il diritto all'indennità economica correlata alla tutela previdenziale della malattia.

Lavoratori pubblici afferenti al Polo unico

Per i lavoratori pubblici, la normativa vigente (cfr. l'articolo 6 del D.P.C.M. 17 ottobre 2017, n. 206) prevede che il dipendente comunichi preventivamente alla sua Amministrazione di appartenenza l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.

Sarà poi l'Amministrazione a dover fornire il dato all'INPS per l'effettuazione delle VMC datoriali e d'ufficio (in caso di lavoratore rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 18 d.lgs. n. 75/2017 rubricato "Polo unico per le visite fiscali", che ha modificato l'art. 55-septies del d.lgs. 165/2001).
L'INPS sottolinea come la disponibilità all'utilizzo del nuovo servizio anche per il lavoratore pubblico abbia lo scopo di ottimizzare il flusso comunicativo e offrire le summenzionate maggiori garanzie di correttezza e tempestività dell'informazione per l'esecuzione delle VMC.
Il servizio non dovrà essere utilizzato dai lavori pubblici, invece, per gli adempimenti relativi alla comunicazione del solo allontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi. In tali casi, infatti, non si configura un cambio del domicilio di reperibilità ma un semplice allontanamento dal proprio domicilio che rimane invece confermato.

Sportello al cittadino per le VMC

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Il cittadino lavoratore, previa autenticazione tramite le credenziali necessarie per l'utilizzo dei servizi telematici INPS, potrà accedere allo "Sportello al cittadino per le VMC" dal portale web dell'Istituto, attraverso la sezione dedicata ai "Servizi Online".
Il servizio consente, attraverso la navigazione fra diverse funzioni, la comunicazione e la gestione, nell'ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi o anche con altra comunicazione.

Comunicare il nuovo indirizzo di reperibilità

La funzione denominata "Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo" permette la comunicazione di un nuovo indirizzo di reperibilità per un'eventuale visita di controllo domiciliare. Per uno stesso certificato di malattia il cittadino potràcomunicare più reperibilità successive.
L'INPS chiarisce che ogni nuova reperibilità comunicata, nell'ambito dello stesso certificato di malattia in corso di validità, implicherà l'annullamento automatico dell'eventuale precedente reperibilità limitatamente al periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate.
Inoltre, ogni reperibilità sarà storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possono essere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo.
Il cittadino, dopo essersi autenticato, disporrà di due differenti funzioni da esercitare, esclusivamente in riferimento ad un preciso certificato di malattia in corso di prognosi, mediante i seguenti campi:
- Comunica indirizzo reperibilità, per indicare una nuova reperibilità che viene considerata utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione;
- Indirizzi comunicati, per consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicati all'Istituto.
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Data: 25/09/2020 15:30:00
Autore: Lucia Izzo