Condominio: limiti al superbonus moltiplicati
- In condominio il superbonus si moltiplica
- Isolamento termico delle superfici opache
- Interventi antisisimici in condominio
- Superamento delle soglie per il singolo condomino
In condominio il superbonus si moltiplica
Gli interventi edilizi ammessi a godere del cd. superbonus del 110% (sul quale vai alla guida Superbonus 110%: la guida) sono assoggettati a limiti massimi di spesa variabili a seconda della tipologia di lavori cui si riferisce il beneficio.
Tali limiti, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 60/E/2020 del 28 settembre 2020 (qui sotto allegata), nei condomini vanno calcolati tenendo conto del numero delle unità immobiliari di cui si compone l'edificio.
Isolamento termico delle superfici opache
Ad esempio, se gli interventi per i quali si accede al superbonus hanno a oggetto l'isolamento termico delle superfici opache e sono realizzati su edifici in condominio, la detrazione va calcolata considerando l'ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero di unità immobiliari. Se, quindi, un edificio è composto da quattro unità immobiliari, considerato il generale limite massimo di spesa ammesso al superbonus di 40mila euro, lo stesso, con specifico riferimento a quel condominio, sarà pari a 160mila euro (40mila x 4).
Interventi antisisimici in condominio
Allo stesso modo, la detrazione per interventi antisismici è pari a massimo 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno. Secondo l'Agenzia delle entrate, per gli interventi dai quali deriva la riduzione del rischio sismico di una o due classi, la detrazione può arrivare sino a 96mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari delle quali si compone l'edificio (ad esempio, nel caso di quattro unità immobiliari, essa sarà pari a 384mila euro).
Superamento delle soglie per il singolo condomino
Ciò posto, il singolo condomino può calcolare la propria detrazione tenendo conto della quota di spesa che gli è stata imputata in base ai millesimi di proprietà o ad altri criteri oggettivi di determinazione. Se in tal modo si superano le soglie individuali (tornando agli esempi di prima, di 40mila o di 96mila euro), non è un problema: il limite che rileva è quello complessivo previsto per il condominio e il singolo proprietario può "sforare".
Autore: Valeria Zeppilli