Assegno di divorzio per la ex depressa
- Ex moglie senza lavoro e depressa
- La situazione non è cambiata, l'assegno di divorzio non spetta
- Corretto valutare la possibilità concreta dell'ex coniuge di potersi sostentare
Ex moglie senza lavoro e depressa
Alla ex moglie non più giovanissima, che ha perso il lavoro, che ha difficoltà a trovarne un altro e che in più soffre di depressione va riconosciuto l'assegno di divorzio. Queste in sostanza le conclusioni della Cassazione nell'ordinanza n. 21140/2020 (sotto allegata), con cui ha rigettato il ricorso di un ex marito, a conclusione della triste vicenda che segue.
Una ex moglie si rivolge alla Corte d'Appello per chiedere che le vanga riconosciuto l'assegno di divorzio, finora negatole, alla luce del peggioramento delle proprie condizioni, visto che ha perso il lavoro e a risentirne è stato anche il suo stato di salute. Il Tribunale le ha infatti negato l'assegno perché la donna non era riuscita a dimostrare la su impossibilità di conseguire un reddito adeguato a garantirle un tenore di vita assimilabile a quello goduto durante il matrimonio.
Da qui il reclamo alla Corte d'Appello per ottenere un assegno divorzile di 1000 euro al mese. La Corte però accoglie solo in parte le richieste della donna, ponendo a carico del marito un assegno mensile di 200 euro. Per 3 anni infatti la donna aveva percepito una retribuzione consistente, che era poi scesa a 500 euro quando diverso tempo dopo aveva lavorato per pochi mesi, restando infine senza un'occupazione a 55 anni a causa del suo stato depressivo.
Per il marito ovviamente non ci sono stati cambiamenti tali da giustificare il riconoscimento dell'assegno, ma la Corte ha rilevato come in effetti la donna sia rimasta senza un impiego per ben 62 mesi e che, nonostante i tentativi di trovarne un altro, raggiunta ormai una certa età, il suo impegno non era stato premiato.
La situazione non è cambiata, l'assegno di divorzio non spetta
L'ex marito, per niente in linea con le motivazioni della Corte, ricorre in Cassazione, contestando con il primo motivo di ricorso la ricorrenza dei sopravvenuti mutamenti in grado di giustificare la domanda della ex moglie e con il secondo la mancata valorizzazione delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali e all'opposto l'importanza attribuita allo stato di salute della donna anche se non supportato da idoneo corredo probatorio.
Corretto valutare la possibilità concreta dell'ex coniuge di potersi sostentare
La Cassazione però con l'ordinanza n. 21140/2020 dichiara il ricorso dell'ex marito inammissibile perché finalizzato al riesame del merito. Per gli Ermellini la Corte d'Appello non ha errato nel valutare, ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, lo stato di salute della donna e le situazioni reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi.
La Corte inoltre, non solo ha esaminato ogni questione, ma occorre ribadire che "Al riguardo, è orientamento consolidato che il giudice debba valutare la concreta possibilità del coniuge che chieda il mantenimento di procurarsi il reddito adeguato al proprio sostentamento."
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Data: 05/10/2020 05:00:00Autore: Annamaria Villafrate