Somministrazione lavoro e staff leasing: evoluzioni della questione Francesco Chinni e Sergio Di Dato - 02/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Plagio per chi copia all'esame di avvocato

Commette reato di plagio il candidato che alla prova scritta dell'esame di avvocato copia da un sito web un'intera nota all'art. 40 c.p.


Plagio per l'aspirante avvocato

[Torna su]

Il Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza n. 195/2020 (sotto allegata) sancisce che commette reato di plagio letterario il praticante avvocato che copia pedissequamente 6 pagine su 11 da un sito internet una nota all'art 40 c.p. nel redigere uno dei pareri contemplati all'esame di abilitazione per la professione forense.

Il procedimento a carico del candidato inizia quando il G.i.p emette decreto di giudizio immediato dopo l'opposizione al decreto penale di condanna con cui l'imputato viene chiamato a rispondere del reato di plagio contemplato dall'art. 1 della legge n. 475/1925, che così dispone: "1. Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche Amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento od all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. 2. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito."

Acquisizione dell'elaborato "copiato" prodotto all'esame di Stato

[Torna su]

Giunto innanzi al Tribunale e revocato il decreto penale di condanna si apre il dibattimento e vengono ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti. Nel corso di un'udienza viene esaminato anche l'elaborato prodotto dall'imputato in sede d'esame, viene acquisito il verbale della Commissione esaminatrice e la pagina web contenente la nota riportata dall'imputato nel proprio elaborato. Chiusa l'istruttoria, dopo il rifiuto dell'imputato di sottoporsi ad esame, il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, con lettura del dispositivo in udienza.

Il reato di plagio punisce anche chi consegue un risultato ingannando

[Torna su]

Il Tribunale ritiene provata la responsabilità penale dell'imputato relativamente al reato di plagio contemplato dall'art. 1 della legge n. 475/1925, commesso durante la sessione d'esame per l'abilitazione alla professione forense del 2015.

Attraverso il "raffronto fra l'elaborato anzidetto e la nota pubblicata nel summenzionato sito internet specializzato" è emerso che l'imputato, in modo del tutto acritico ha "pedissequamente riportato dalla riga 13 della prima facciata alla riga 5 della sesta facciata del proprio elaborato, l'integrale contenuto della nota pubblicata nel sito internet specializzato www.brocardi.it, avente ad oggetto la tematica del nesso di causalità (…) la parte oggetto di copia pedissequa da fonte non ammessa riguardava una parte consistente dell'elaborato (ben 6 pagine su 11 totali)."

In punto di diritto il Tribunale ricorda che il reato di plagio mira a tutelare l'originalità dell'elaborato affinché la commissione chiamata a valutarlo possa esprimere un giudizio sul possesso dei requisiti richiesti al candidato.

Il Tribunale ricorda che la sentenza del T.a.r della Basilicata n. 203/2013 ha chiarito che, ai fini della configurazione di detto reato deve essere stata eseguita "una consistente e non marginale riproduzione pedissequa e fraudolenta di un testo, redatto da altre persone, cioè deve trattarsi di un'opera, il cui contenuto risulta copiato per ampie parti, poiché solo in tal caso può escludersi che l'opera sia stata redatta personalmente ed autonomamente."

Il reato di plagio previsto dall'art 1 delle legge n. 474/1925 precisa inoltre il Tribunale, oltre a rappresentare un'ipotesi speciale del reato di cui all'art 479 c.p, punisce anche "il conseguimento del risultato, concretizzato in un titolo pubblico ottenuto tramite l'inganno dei soggetti deputati a esprimere le necessarie valutazioni."

Leggi anche Esami avvocato annullati per chi copia e per chi viene copiato

Data: 07/10/2020 12:00:00
Autore: Annamaria Villafrate