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Vittime dell'usura: la sospensione delle azioni esecutive

Il quarto coma dell'art. 20 della legge 44/99 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) prevede la sospensione per la durata di trecento giorni delle esecuzioni di provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari (ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate).
Il Giudice dell'esecuzione può disporre tale sospensione a seguito del parere favorevole del Prefetto competente per territorio e sentito il presidente del Tribunale.
Intervenendo sul problema relativo alla decorrenza della sospensione la Corte di Cassazione con Sentenza 1496 del 24 gennaio 2007 ha chiarito che detta sospensione produce i suoi effetti ove accordata dal momento della presentazione dell'istanza al giudice dell'esecuzione e non dalla presentazione della richiesta in sede amministrativa.
Nella motivazione i giudici della Corte spiegano che l'art. 20 comma 7 prevede che la sospensione ha effetto "a seguito del parere favorevole del Prefetto" e non "a decorrere dal medesimo".
Qui di seguito pubblichiamo il testo della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Data: 03/02/2007
Autore: Cristina Matricardi