L'astensione del giudice
- Il giusto processo e la terzietà del giudice
- L'astensione nella disciplina codicistica
- I motivi di astensione obbligatoria
- Autorizzazione all'astensione
- Validità dei provvedimenti del giudice
Il giusto processo e la terzietà del giudice
Le norme costituzionali che regolano il c.d. giusto processo stabiliscono espressamente che ogni processo debba svolgersi davanti a un giudice terzo e imparziale (art. 111 Cost.).
Per questo motivo, il codice di procedura civile individua specifiche ipotesi in cui il giudice adito è tenuto ad astenersi dal giudizio, consentendo la prosecuzione dello stesso presso altro giudicante nominato dal capo dell'ufficio.
Norme di analogo tenore sono previste, peraltro, anche in ambito penale e amministrativo.
L'astensione nella disciplina codicistica
L'astensione del giudice civile è prevista in determinati casi, elencati tassativamente dall'art. 51 c.p.c., al ricorrere dei quali il giudice è obbligato a dichiarare la propria astensione.
L'articolo in esame contiene, inoltre, anche una norma di chiusura che consente al giudice di segnalare l'opportunità di una propria astensione, anche in casi che non siano espressamente contemplati dal codice (art. 51 c.p.c., comma secondo).
Vediamo nel dettaglio, quindi, le varie ipotesi in cui il giudice è tenuto ad astenersi.
I motivi di astensione obbligatoria
Dispone il primo comma dell'art. 51 c.p.c. che il giudice ha l'obbligo di astenersi:
- quando ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto (ciò al fine di evitare, evidentemente, che egli possa essere indotto ad adottare una soluzione per sé favorevole, per mere ragioni di tornaconto personale);
- quando lui o la moglie è parente fino al quarto grado, convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- quando vi sia una causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito tra lui o la moglie e una delle parti o alcuno dei difensori;
- quando ha prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico (questa ipotesi può verificarsi, ad esempio, quando il giudice abbia conosciuto della causa in primo grado e successivamente si ritrovi nel collegio giudicante della stessa anche in appello. È evidente che, in tal caso, egli avrebbe già un pregiudizio sulla questione, e inoltre non verrebbe così tutelato il diritto dell'appellante ad essere giudicato da un diverso soggetto. Va segnalato che, per pacifica giurisprudenza, l'obbligo di astensione non ricorre quando il giudice abbia svolto, in primo grado, esclusivamente funzioni istruttorie, senza aver preso parte alla fase decisoria);
- quando sia tutore, curatore o datore di lavoro di una delle parti, o amministratore di un ente o società che ha interesse nella causa.
Un'ulteriore ipotesi di astensione obbligatoria è prevista in capo al giudice di pace, quando abbia o abbia avuto rapporti di collaborazione lavorativa con una delle parti.
Autorizzazione all'astensione
Come si diceva, il secondo comma dell'art. 51 c.p.c. prevede, invece, che anche quando non ricorra una delle ipotesi sopra esaminate, il giudice possa chiedere al capo dell'ufficio cui appartiene l'autorizzazione ad astenersi, ogni volta che ricorrano gravi ragioni di convenienza.
Il capo dell'ufficio, quindi, nei casi previsti al primo comma deve limitarsi a nominare il giudice sostituto, mentre nei casi previsti al secondo comma prima concede l'autorizzazione ad astenersi e poi nomina il sostituto.
Validità dei provvedimenti del giudice
Cosa succede se il giudice non si astiene quando pure ne abbia l'obbligo?
Al riguardo, occorre considerare anzitutto che le parti hanno a loro disposizione un efficace strumento giuridico, riservato loro dalla disciplina codicistica: la ricusazione.
Dispone, infatti, l'art. 52 c.p.c. che, se il giudice non si astiene quando ricorrono le cause di cui all'art. 51, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso (per approfondimenti, vedi la nostra guida alla ricusazione).
Va evidenziato, in ogni caso che, qualora il giudice non si astenga pur essendone obbligato e le parti non ricorrano per ricusazione, la sentenza da lui pronunciata non viene considerata nulla.
Sul punto si registra uniformità di giurisprudenza, pur ritenendosi che la sentenza sia nulla nel caso in cui il giudice abbia un interesse diretto nella causa.
Data: 12/10/2020 11:00:00Autore: Marco Sicolo