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Superbonus 110%: cosa prevedono i decreti attuativi

Pubblicati in Gazzetta i decreti attuativi contenenti i requisiti tecnici delle opere e delle asseverazioni tecniche per beneficiare del Superbonus 110%


Pubblicati in G.U. i decreti attuativi Superbonus 110%

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020 sono stati pubblicati i due decreti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico sul Superbonus 110%, contenenti rispettivamente:

Requisiti tecnici degli interventi

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Sui requisiti tecnici all'art. 1 chiarisce che il provvedimento "definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, nonché di quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34" che disciplina il Superbonus.

Il decreto elenca poi tutte le tipologie e le caratteristiche degli interventi ammessi alle detrazioni e definisce i limiti delle detrazioni previste. In seguito riporta l'elenco dei soggetti ammessi a beneficiare della detrazione e definisce le spese in relazione alle quali è prevista la detrazione e gli adempimenti a cui sono tenuti coloro che vogliono usufruire dell'agevolazione.

Gli articoli 7 e 8 fanno chiarezza sugli attestati di prestazione energetica e sulle asseverazioni dei tecnici abilitati per gli interventi che accedono alle detrazioni.

Ricorda poi all'art. 9 che i beneficiari della detrazione possono optare per la cessione o lo sconto e che le detrazioni, in caso di trasferimento tra vivi dell'immobile, passano all'acquirente, a meno le parti non si accordino diversamente, mentre in caso di morte all'erede che conserva la detenzione materiale del bene.

Ad Enea il compito di effettuare controlli, anche a campione, per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare della detrazione.

Il decreto è infine corredato dai seguenti allegati tecnici:

Requisiti delle asseverazioni

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Il decreto sui requisiti delle asseverazioni all'art. 1 definisce l'asseverazione come la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato con cui attesta che gli interventi previsti dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 119 del Decreto Rilancio rispondono ai requisiti di cui all'allegato A del decreto requisiti ecobonus e che i costi sono congrui anche rispetto a quelli specifici previsti dal comma 2 art. 3 del decreto requisiti tecnici.

I requisiti essenziali a pena di invalidità previsti per l'asseverazione del tecnico sono stabiliti ed elencati dall'art. 2 del decreto, mentre le modalità e i termini per la sua trasmissione sono stabiliti dal successivo art. 3.

Ad Enea il compito di procedere ai controlli sulla regolarità e la completezza delle asseverazioni per consentire ai beneficiari di accedere alle detrazioni, alla cessione o allo sconto. Controlli a campione inoltre su tutte le asseverazioni relative agli interventi avviati prima del primo luglio 2020.

Per le asseverazioni infedeli, fermo restando le sanzioni penali per i casi più gravi che costituiscono reato, sono previste sanzioni amministrative da 2000 a 15.000 euro. Prevista inoltre la decadenza dal beneficio fiscale per il committente, il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e la comunicazione all'ordine professionale di appartenenza del tecnico abilitato.

Leggi anche Superbonus 110%: la guida completa

Data: 09/10/2020 09:00:00
Autore: Annamaria Villafrate