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Imu prima casa: chi paga e chi no

Cos'è l'Imu, chi deve pagare l'Imu prima casa e chi gode delle esenzioni previste dalla legge per le abitazioni principali e assimilate


Imu prima casa

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Imu prima casa: chi deve pagare? Chi ha diritto all'esenzione? Vediamo di rispondere a queste domande, perché spesso c'è una certa confusione soprattutto sul concetto di prima casa. Ai fini dell'esenzione infatti l'immobile deve costituire abitazione principale del possessore. L'esenzione comunque è prevista anche in favore degli immobili che per legge sono "assimilati" all'abitazione principale, mentre non ne beneficiano le abitazioni principali di "lusso". Dopo questa doverosa premessa, vediamo più in dettaglio cos'è l'Imu, chi deve pagarla e chi invece è esonerato dal suo versamento.

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Cos'è l'Imu e a chi spetta il pagamento

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L'Imu o imposta municipale propria è un'imposta comunale che va a colpire gli immobili posseduti a vario titolo dai contribuenti. Devono pagare questa imposta i possessori di fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Obbligati al pagamento dell'Imu anche i concessionari di aree demaniali e i locatari di immobili da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

La legge però stabilisce anche dei casi di esenzione dal pagamento dell'imposta, tra i quali figura la prima casa.

Esenzione Imu prima casa

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L'Imu prima casa infatti non è dovuta in relazione alle abitazioni principali, fatta eccezione per quelle di lusso rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico, storico).

Occorre però chiarire che per abitazione principale deve intendersi, in base a quanto stabilito dal comma 741 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, che ha apportato diverse modifiche alla disciplina dell'Imu in generale, "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile."

Nel caso però in cui i due immobili si trovino su territori di Comuni diversi, l'esenzione vale per entrambi i fabbricati.

Esenzione anche per le pertinenze dell'abitazione principale

Seguono il regime della prima casa le pertinenze della stessa, con il limite di una per categoria e anche se sono iscritte al catasto insieme all'abitazione principale, precisando che per pertinenze dell'abitazione si intendono solo quelle che appartengono alle categorie C/2 (cantine), C/6 (box per l'auto) e C/7 (tettoie).

Questo significa che l'esenzione vale solo per una cantina, un box e una tettoia, se poi un'abitazione principale ha più cantine, box o tettoie spetta al proprietario indicare quella per la quale desidera avvalersi dell'esonero.

Immobili assimilati all'abitazione principale

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Sono assimilati all'abitazione principale e godono quindi dell'esenzione Imu:

- la casa familiare che il giudice assegna al genitore affidatario dei figli e che costituisce in capo allo stesso il diritto di abitazione;

- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per gli studenti universitari soci assegnatari, anche senza residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

- gli immobili posseduti dal personale in servizio permanente delle Forze armate e di polizia a ordinamento militare e civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale della carriera prefettizia, anche se non hanno presso l'immobile la dimora abituale e la residenza anagrafica.

Ai Comuni viene data inoltre la possibilità di assimilare all'abitazione principale, con regolamento, gli immobili di invalidi e anziani, che prendono la residenza presso istituti di ricovero e sanitari in caso di degenza permanente, purché lo stesso non venga concesso in locazione a terzi. Il Comune però non può stabilire condizioni ulteriori per ridurne il campo applicativo.

In ultimo, dal 2020, non sono più assimilati all'abitazione principale gli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti iscritti all'Aire e pensionati negli stati in cui risiedono.

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Data: 12/10/2020 11:00:00
Autore: Annamaria Villafrate