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Eredità riservata al coniuge

L'art. 540 c.c. riserva al coniuge del defunto una quota di eredità, il diritto di abitazione sulla casa familiare e il diritto d'uso sui mobili che la corredano


Successione necessaria del coniuge

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La successione necessaria è l'insieme di istituti con cui la legge riserva una quota dell'eredità a determinate categorie di soggetti anche contro la volontà del de cuius.

In particolare, per quanto riguarda il coniuge, la sua posizione è disciplinata dall'art. 540 c.c. ai sensi del quale "1. A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli. 2. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli".

Affinché la norma in commento possa trovare applicazione, presupposto necessario è la sussistenza di un rapporto di coniugio attuale al momento dell'apertura della successione. Questo vuol dire che alla morte del cuius non deve essere venuto meno il vincolo matrimoniale per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La posizione del coniuge separato è disciplinata dall'art. 585 c.c. in tema di successione legittima e dall'art. 548 per quanto riguarda, invece la successione necessaria.

Quota di eredità riservata al coniuge e concorso con altri legittimari

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Secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 540 c.c. al coniuge superstite è riservata una quota di legittima pari alle metà del patrimonio ereditario. Tuttavia, la presenza di altri legittimari produce effetti sulla quota spettante al coniuge o su quella spettante agli altri soggetti.

In particolare:

Diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare

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Il secondo comma dell'art. 540 c.c. riconosce al coniuge superstite, accanto alla riserva della quota di cui al primo comma, anche un diritto di abitazione sulla casa adibita a casa famigliare, nonché un diritto di uso suo mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Si tratta di diritti che si costituiscono in capo al coniuge in maniera automatica e che la giurisprudenza ha ricondotto alla categoria del prelegato. Questi diritti, infatti, non devono essere computati nel valore della quota di legittima ma si aggiungono ad essa. Il loro valore deve, dunque, essere detratto dall'asse ereditario prima di procedere alla divisione fra tutti i coeredi.

La ricostruzione del diritto di abitazione e di uso di cui al secondo comma dell'art. 540 fa si che, in caso di controversia relativa allo scioglimento della comunione, questi debbano essere riconosciuti in maniera automatica anche in assenza di una espressa richiesta.

Il diritto di abitazione può sorgere solo sulla casa che sia utilizzata come residenza principale della famiglia: restano escluse, dunque, seconde case e i coniugi separati dal momento che viene meno il requisito di residenza dell'intero nucleo familiare. Qualche dubbio si è posto in relazione agli immobili in comproprietà tra il de cuius e terzi: mentre la dottrina ha prevalentemente riconosciuto, in ogni caso, il sorgere del diritto di abitazione, la giurisprudenza, in senso contrario, ha ritenuto che nel caso di comproprietà con terzi, in capo al coniuge superstite sorga solo un diritto di credito in denaro equivalente al valore del diritto di abitazione.

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Data: 18/10/2020 06:00:00
Autore: Annamaria Punzo