Professionisti e recensioni online: quando si rischia la diffamazione?
Per il Tribunale di Siena l'espressione "c'è sempre una fregatura" non appare diffamatoria. E le recensioni negative sono uno dei pericoli se il professionista inserisce il suo profilo su internet
- Recensioni dei professionisti: rischio diffamazione?
- L'esercizio del diritto di critica
- Il requisito della continenza
- Niente diffamazione se la recensione afferma che "c'è sempre una fregatura"
- Il "rischio" di recensioni negative
Le recensioni dei professionisti: rischio diffamazione?
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Non solo ristoranti, negozi, imprese o altre attività commerciali. Oggi anche i professionisti vengono "recensiti" e addirittura sono nate piattaforme ad hoc, come avvenuto nel caso di "Google My Business", servizio gratuito di promozione di attività commerciali attraverso cui è possibile anche recensire attività professionali.
Recensioni che possono trasmodare in critiche o spingersi al punto da contenere espressioni idonee a integrare ipotesi di diffamazione, nonché truffa o concorrenza sleale. Non sorprende, dunque, che queste recensioni siano finite spesso sotto la lente dei magistrati, il cui giudizio viene invocato da coloro che ritengono che alcune parole siano lesive della propria reputazione.
Non bisogna, tuttavia, dimenticare che questo "diritto alla reputazione", espressione della dignità sociale dell'individuo ex art. 2 della Costituzione, va bilanciato con un altro diritto, quello alla libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 della Carta Costituzionale.
Lo ha rammentato il Tribunale di Siena nella sentenza n. 285/2020 (qui sotto allegata) respingendo la domanda di risarcimento del danno avanzata da una consulente del lavoro che riteneva diffamatoria e offensiva, lesiva della sua reputazione e del suo prestigio, una recensione pubblicata da un cliente sulla pagina Google Business dello studio.
Domanda che viene respinta dal magistrato il quale, all'esito della disamina delle prodotte prove documentali, ritiene non emerga alcuna valenza diffamatoria del complessivo comportamento del convenuto.
L'esercizio del diritto di critica
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La sentenza prende le mosse da una disamina della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., sub specie dell'esercizio del diritto di critica. Essa ricorre, si legge nel provvedimento, "quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorchè erroneamente, convinto della loro veridicità".
Il diritto di critica, prosegue il giudice senese, "si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purchè tali modalità
espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi" (cfr. Cass. n. 36045/2014).
Dunque, in riferimento all'esercizio del diritto di critica, il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, e non può pretendersi, per definizione, che la stessa sia rigorosamente obiettiva e asettica (cfr. Cass. n. 25518/2016).
Il requisito della continenza
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Quanto alla valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, è doveroso tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta affinché si possa verificare se i toni utilizzati dall'agente, seppur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (cfr. Cass. n. 4853/2016).
In sostanza, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato e richiede che le modalità espressive dispiegate non si traducano in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato (cfr. Cass. n. 18170/2015).
Niente diffamazione se la recensione afferma che "c'è sempre una fregatura"
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Nel caso di specie, finisce sotto la lente del Tribunale una particolare espressione utilizzata dal cliente/recensore, il quale afferma che "c'è sempre una fregatura", frase che parte attrice ritiene diffamatoria in quanto lascerebbe intendere che il consulente del lavoro sia solito porre in essere condotte truffaldine nei confronti dei clienti.
In realtà, secondo il giudice, alla luce del contesto in cui si inseriscono, le espressioni utilizzate dal convenuto riguardano la circostanza, considerata vera da chi ha scritto la recensione, che il professionista non avesse agito correttamente e dunque le allusioni contenute nella recensione hanno lo scopo di porre in dubbio la correttezza dell'operato dell'attrice.
Ciononostante, si tratta "di allusioni in sé consentite dalla facoltà di critica e che non si traducono in un attacco gratuitamente degradante della figura morale" della professionista, ma richiamano la forte insoddisfazione del cliente sulle prestazioni ricevute e, valutate secondo il criterio della sensibilità dell'uomo medio, "non appaiono dotate di un particolare grado di offensività intrinseco".
Il convenuto, infatti, non ha utilizzato un linguaggio scurrile o comunque parole particolarmente dispregiative nei confronti della consulente, ma si è limitato a descrivere ciò che lui aveva percepito. Ciò, chiarisce il giudice, "non esclude che le parole usate, benché non dotate di una particolare offensività intrinseca, abbiano comunque urtato in concreto la sensibilità della professionista", ma ciò non rileva in quanto, per la giurisprudenza prevalente, "la mera suscettibilità o la gelosa riservatezza della parte asseritamente offesa (cfr. Cass. 3247/1995) non possono rilevare perché, se rilevassero, la sussistenza della diffamazione finirebbe col dipendere dalla maggiore o minore suscettibilità dell'offeso".
La valutazione del grado di offensività delle espressioni usate deve essere, piuttosto, effettuata anche in relazione al contesto nel quale le parole asseritamente diffamatorie sono state pronunciate e alle cause che hanno indotto il convenuto a esprimerle. Del resto, il cliente aveva ricevuto una consulenza da parte della professionista e dunque poteva esprimere la sua opinione in merito a quanto ricevuto.
Il "rischio" di recensioni negative
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Il Tribunale evidenzia come le espressioni utilizzate siano riferite alla qualità scadente dei servizi che il lavoratore ha ritenuto di ricevere dal consulente ed appare del tutto evidente che la critica alle modalità di
svolgimento del lavoro professionale riguarda la percezione che il cliente ha avuto sull'utilità dei servizi ricevuti. Inoltre, il giudice evidenzia come, del resto, la presenza di recensioni negative sia uno dei "pericoli" cui il professionista va incontro nel momento in cui inserisce il suo profilo professionale in una piattaforma internet, come Gmail My Business.
In conclusione, per il magistrato "di altro non si tratta che di una recensione nei confronti di un studio aperto al pubblico da parte di un cliente insoddisfatto espressione del diritto di critica costituzionalmente tutelato che, allorché si eserciti nei confronti di un ufficio aperto alla clientela, dilata i suoi confini dal momento che chi si mette sul mercato accetta il rischio di critiche qualora i servizi offerti non soddisfino le aspettative di coloro che ne usufruiscono, tanto più quando tali servizi non sono gratuiti".
Autore: Lucia Izzo