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Medicina potenziativa ed estetica e responsabilità disciplinare

Il codice deontologico detta i principi ai quali deve ispirarsi il comportamento dei medici che si occupano della medicina potenziativa ed estetica


Medicina estetica e medicina potenziativa

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Il ricorso alla medicina potenziativa e alla medicina estetica rappresenta una prassi sempre più diffusa negli ultimi anni. Si tratta, tuttavia, di due rami che, pur non avendo necessariamente a che fare con delle patologie, comportano comunque dei rischi e delle criticità di non poco conto, che impongono un approccio alle stesse caratterizzato dalla massima diligenza e dalla massima professionalità.

La medicina estetica, infatti, è quella che interviene a migliorare quello che il paziente ritiene essere un inestetismo che gli cagiona un disagio psico-fisico. La medicina potenziativa, invece, è quella che tende al miglioramento delle capacità psico-fisiche dell'uomo.

Medicina estetica e potenziativa nel codice deontologico

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Proprio il diffondersi di tali due rami della medicina ha determinato l'introduzione, nel codice deontologico dei medici, di due disposizioni che si occupano di dettare i principi che devono ispirare l'azione e il comportamento dei sanitari che si occupano di medicina estetica o di medicina potenziativa: a quest'ultima è dedicato l'articolo 76, mentre alla medicina estetica l'articolo 76-bis.

Responsabilità deontologica del "medico potenziativo"

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Così, il medico che si occupa di medicina potenziativa deve:

Chi non rispetta tali regole di comportamento è soggetto a responsabilità disciplinare.

Responsabilità deontologica del medico estetico

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Il medico estetico, invece, nell'esercitare attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche deve:

L'articolo 76 bis del codice deontologico, che - si precisa - ha fatto il suo ingresso in tale testo solo nel dicembre 2017, afferma inoltre che "Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalità estetiche rivolti a minori o incapaci si attengono all'ordinamento".

Anche per il medico estetico, il mancato rispetto dei predetti precetti comporta l'insorgere di responsabilità disciplinare, valutata secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento professionale.

Data: 14/10/2020 10:00:00
Autore: Valeria Zeppilli