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Attentato a impianti di pubblica utilità

L'art. 420 del Codice Penale sanziona la condotta di chiunque attenti all'integrità di impianti di pubblica utilità con la reclusione da 1 a 4 anni


Il testo dell'art. 420 c.p.

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Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

Bene giuridico tutelato dall'art. 420 c.p. e procedibilità

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Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 420 c.p., è ovviamente l'ordine pubblico. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di evento, donde il tentativo ex art. 56 c.p. è astrattamente configurabile. Non mancano comunque autori i quali ritengono che il delitto in questione sia un reato di pericolo, atteso che la sanzione si applica indipendentemente dal fatto che il deterioramento (o turbamento) abbia luogo.

La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.

La condotta sanzionata dall'art. 420 c.p.

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Gli impianti di pubblica utilità indicati dalla norma sono in effetti molteplici. A tale nozione non debbono ricondursi soltanto i grandi archivi di dati, ma anche qualunque impianto sia idoneo al soddisfacimento (indispensabile) di un pubblico interesse, come ad esempio la rete telefonica o elettrica, o qualunque altro apparecchio o congegno tecnico sia funzionale al soddisfacimento di uno scopo collettivo. Anche l'art. 420 c.p. è una norma sussidiaria, poiché nelle ipotesi più gravi di devastazione o saccheggio la disciplina sanzionatoria sarà sicuramente quella di cui all'art. 419 c.p.. L'impiego dei due termini non è casuale, dacchè il danneggiamento implica un deterioramento che renda inservibile la res (in tutto o in parte), mentre la distruzione determina l'annientamento della cosa stessa. La sanzione si applica indipendentemente dal fatto che il turbamento si verifichi in concreto.

La pena

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La pena per il delitto di cui all'art. 420 c.p. è della reclusione da uno a quattro anni.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

Data: 06/11/2020 09:00:00
Autore: Daniele Paolanti