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Pubblica intimidazione

L'art. 421 c.p. sanziona chiunque minaccia di attentare alla pubblica incolumità, prospettando di commettere un reato contro l'ordine pubblico


Il testo dell'art. 421 c.p.

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L'art. 421 del codice penale dispone che: "Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno".

Procedibilità del reato di pubblica intimidazione

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Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 421 c.p., è l'ordine pubblico. Ovviamente (ed in questo caso è più che mai evidente) nel concetto di ordine pubblico rientra anche la tranquillità e la serenità della collettività, che non deve essere pervasa da timore o da motivi di allarme. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di pericolo, donde il tentativo ex art. 56 c.p. è astrattamente configurabile. La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.

La condotta sanzionata dall'art. 421 c.p.

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Il soggetto agente (chiunque) opera una minaccia, ovvero la prospettazione di porre in essere una delle condotte sanzionate dal Codice Penale tra i delitti contro l'ordine pubblico, ovvero quelli compresi nel novero dei reati di cui agli artt. 422 e ss. c.p. ai quali si aggiunge anche il reato di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.). Trattandosi di un male minacciato è necessario che la minaccia sia tale da ingenerare timore nella collettività (pubblico timore), dal quale ne potrebbe scaturire un significativo turbamento o allarme sociale. Inoltre, secondo la dottrina, è richiesto finanche il nesso causale tra il male minacciato ed il timore ingenerato nella collettività. La norma parla unicamente di male minacciato, donde non si richiede che la condotta possa essere posta in essere (anche potenzialmente), essendo meramente sufficiente che la medesima risulti "credibile" o comunque tale da suscitare ansia, timore ed allarme nella popolazione.

La pena

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La pena per il delitto di cui all'art. 421 c.p. è della reclusione fino ad un anno.

Elemento soggettivo

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Data: 19/11/2020 12:00:00
Autore: Daniele Paolanti