Addio debiti anche se la cartella supera i mille euro
- Ricorso contro iscrizione di ipoteca e cartelle di pagamento
- Saldo e stralcio per importi non superiori ai 1000 euro
- Il saldo e stralcio si riferisce al singolo debito non all'importo della cartella
Ricorso contro iscrizione di ipoteca e cartelle di pagamento
La Cassazione torna a pronunciarsi sul saldo e stralcio (ribaltando la recente decisione n. 17966/2020 e tornando al precedente orientamento), precisando con la sentenza n. 22018/2020 (sotto allegata) che il limite di importo dei 1000 euro è riferito al singolo debito non all'importo della cartella di pagamento.
Chiarimento importante, emesso al termine di un giudizio tributario intrapreso da un contribuente contro l'ipoteca iscritta dall'Agente della riscossione e contro alcune cartelle di pagamento. Ricorso che la CTP accoglie e il sui esito viene confermato dalla CTR, che respinge l'impugnazione di controparte. Decisione a cui l'Agente di riscossione non si arrende, tanto che ricorre in Cassazione.
Saldo e stralcio per importi non superiori ai 1000 euro
La Corte di Cassazione però, che si pronuncia sulla controversia con la sentenza n. 22018/2020, dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle richieste di pagamento collegate a determinate cartelle di pagamento e chiarisce preliminarmente che in pendenza del giudizio è stato emanato il d.l n. 119/2018, che prevede lo stralcio ex lege dei debiti di natura tributaria di importo non superiore ai 1000 euro, che sono stati affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Saldo e stralcio per il quale il contribuente non deve fare istanza, in quanto l'annullamento avviene automaticamente.
Questo infatti quello che prevede il comma 1 dell'art 4 del dl n. 119/2018: "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati."
Il saldo e stralcio si riferisce al singolo debito non all'importo della cartella
La Cassazione precisa inoltre che sono tre i fattori richiesti per individuare il debito oggetto dello stralcio: "1. la sorte capitale; 2. gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; 3. le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione."
Il limite è riferito al singolo carico affidato all'Agente, per cui rientrano nello stralcio le cartelle di importo anche superiore ai 1000 euro, l'importante infatti è che il singolo carico affidato all'agente non superi i 1000 euro. Oggetto del condono pertanto non è l'importo complessivo della cartella di pagamento, ma il debito singolo comprensivo di imposta, interessi e sanzioni.
Non è finita qui. Gli Ermellini chiariscono anche che il saldo e stralcio automatico con effetto al 31 dicembre 2018 riguarda le cartelle affidate all'agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 e che " i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di € 1000,00 euro (comprensivo di sanzioni e interessi)" che corrisponde con la data di entrata in vigore del decreto che ha previsto la pace fiscale.
Leggi anche:
- Saldo e stralcio: come si calcola l'importo della cartella
- Bollo auto: debiti cancellati automaticamente sotto i mille euro
Data: 17/10/2020 05:00:00Autore: Annamaria Villafrate