Inondazione, frana o valanga
- Il testo dell'art. 426 c.p.
- Bene giuridico tutelato dall'art. 426 c.p. e procedibilità
- La condotta sanzionata dall'art. 426 c.p.
- La pena
- Elemento soggettivo
Il testo dell'art. 426 c.p.
L'art. 426 c.p. dispone: "Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni".
Bene giuridico tutelato dall'art. 426 c.p. e procedibilità
Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 426 c.p., è la pubblica incolumità. Ovviamente (ed in questo caso è più che mai evidente) nel concetto di pubblica incolumità rientra anche la tranquillità e la serenità della collettività, che non deve essere pervasa da timore o da motivi di allarme. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di evento, donde il tentativo ex art. 56 c.p. è astrattamente configurabile.
La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.
La condotta sanzionata dall'art. 426 c.p.
Così come per i reati di incendio e di incendio boschivo, il legislatore non ha tipizzato il numero dei soggetti che possono rimanere coinvolti nella condotta del soggetto agente, così come non è specificato il raggio d'azione della medesima. La condotta serbata, quindi, ai fini dell'art. 426 c.p., deve essere tale da determinare non solo un pericolo (del quale non è necessaria alcuna prova, essendo il pericolo in re ipsa) ma deve consistere nel provocare una frana, ovvero uno smottamento di dimensioni tali da determinare, anche solo potenzialmente, un pericolo gravissimo nei confronti della collettività, non essendo sufficiente il lieve smottamento. Lo stesso deve dirsi per la valanga (ovvero la movimentazione incontrollata di neve o ghiaccio, provocata dall'intervento dell'uomo) o l'inondazione (cioè un accumulo considerevole di acqua presso un sito non deputato a riceverla). Come già anticipato, il reato non si consuma per aver causato un pericolo, ma per aver determinato un evento dal quale possa poi, eventualmente, scaturirne un pericolo.
La pena
La pena per il delitto di cui all'art. 426 c.p. è della reclusione da cinque a dodici anni.
Elemento soggettivo
Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.
Data: 23/11/2020 11:00:00Autore: Daniele Paolanti