Cannabis light, serve l'autocertificazione
- L'Agenzia Dogane Monopoli chiede l'impegno a non vendere sostanze illegali
- Autocertificazione: condizione per il rilascio dell'autorizzazione
- Ragioni della determinazione dell'Agenzia
L'Agenzia Dogane Monopoli chiede l'impegno a non vendere sostanze illegali
Con la determinazione Direttoriale del 13 ottobre 2020 (sotto allegata) l'Agenzia Dogane Monopoli richiede ai legali rappresentanti di farmacie, para farmacie ed esercizi di vicinato che anno intenzione di vendere al pubblico "prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, con o senza nicotina" la presentazione di un'autocertificazione ai sensi della legge n. 445/2000 con la quale dichiarano di impegnarsi a non vendere "foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa o comunque a vendere derivati privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività."
La determinazione richiede l'autocertificazione a chi ha intenzione di vendere le sostanze indicate nella stessa perché la SU n. 30475/2019 ha ribadito che: "la cessione, la vendita e, in generale, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione dei cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività."
Autocertificazione: condizione per il rilascio dell'autorizzazione
Come precisato nell'art. 1 della determina, l'autocertificazione, da rendere mediante la compilazione del modello di istanza all'autorizzazione alla vendita (sotto allegato) predisposto dall'Agenzia, è condizione necessaria per ottenere il rilascio del permesso, così come il suo mantenimento e rinnovo. Qualora l'autorizzazione sia già stata rilasciata, la dichiarazione deve essere resa entro 30 giorni dalla pubblicazione della determinazione.
I controlli per verificare il rispetto dell'impegno assunto da parte delle farmacie, para farmacie ed esercizi di vicinato, di non vendere prodotti da inalazione illegali sono affidati alle Direzioni Interregionali e Regionali dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, che possono adottare tutti i provvedimenti necessari, come la revoca dell'autorizzazione o l'informativa alla Questura per la sospensione della licenza.
Ragioni della determinazione dell'Agenzia
La determinazione, come illustrato nella parte iniziale del provvedimento, che richiama tutta la normativa e le decisioni delle autorità competenti in materia, non è frutto solo della menzionata SU della Cassazione. Il Consiglio Superiore della Sanità il 10 aprile 2018 aveva infatti già chiarito che non si poteva escludere la pericolosità per la salute dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa. Per questo aveva raccomandato di non consentire la libera vendita degli stessi. Chiarimento che era già stato recepito dal provvedimento direttoriale n. 47885 del 16 marzo 2018 (sotto allegato) che contemplava già, ai fini della vendita, l'impegno da parte di chi richiedeva l'autorizzazione alla vendita, di non detenere o vendere nel suo esercizio commerciale "foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa". Provvedimento il cui contenuto viene quindi integrato dalla determina del 13 ottobre.
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Data: 20/10/2020 10:00:00Autore: Annamaria Villafrate