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La condanna alle spese nel processo civile

In base all'art. 91 c.p.c., il giudice, con la sentenza che chiude la causa, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte


Il principio della soccombenza

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Il nostro ordinamento è informato al principio secondo cui, nel processo civile, la parte che soccombe in giudizio (cioè chi perde la causa) è tenuto a rimborsare le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ivi comprese quelle relative agli onorari del difensore.

Si tratta di una regola che mira a tenere indenne da un ingiusto esborso chi è costretto ad adire le sedi giudiziarie per vedere riconosciuto un proprio diritto.

La condanna alle spese in sentenza

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In tema di condanna alle spese, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile, trova le sue principali norme di riferimento negli articoli 91 e 92 c.p.c.

In base al primo comma dell'art. 91 c.p.c., la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese sostenute dalla controparte è contenuta nella stessa sentenza con cui il giudice chiude il processo.

L'ammontare del rimborso è determinato dal giudice in sentenza insieme con quello degli onorari di difesa.

La nota spese del difensore

In particolare, le somme relative agli onorari sono solitamente indicate dal difensore con apposita nota spese, da depositarsi, di regola, contestualmente alla comparsa conclusionale. Dispone, infatti, l'art. 75 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., che la nota spese va unita al fascicolo al momento del passaggio della causa in decisione.

Nella nota devono essere indicati in modo distinto spese e onorari, con riferimento ai parametri vigenti.

In considerazione di alcuni interventi normativi, il deposito della nota spese non appare più obbligatorio. In ogni caso, il giudice non è tenuto ad attenersi a quanto indicato nella nota depositata, sebbene debba adeguatamente motivare la riduzione eventualmente operata (vedi Cassazione n. 8824/2017). Sul punto una pronuncia della Corte di Cassazione ha comunque chiarito che il giudice non può liquidare una somma superiore a quella indicata nella nota spese depositata (Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza n. 6345 del 5 marzo 2020).

L'istanza di correzione

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Se il provvedimento giudiziale relativo alle spese contiene errori (ad esempio: di calcolo) od omissioni (ad esempio: viene pronunciata la soccombenza di una parte, ma non viene determinato l'ammontare delle spese), la parte interessata può proporre ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, per ottenerne la correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c.

Questa norma prevede infatti che, su ricorso di parte, le sentenze contro le quali non venga proposto appello e le ordinanze non revocabili, possano essere corrette dallo stesso giudice che le ha emesse, se lo stesso abbia commesso un errore di calcolo, in una omissione o in un errore materiale.

L'art. 91 c.p.c. specifica, inoltre, che le spese relative alla sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota a margine e quelle della sua notificazione sono liquidate dall'ufficiale giudiziario. In tali casi, gli eventuali reclami per la correzione vanno proposti al capo dell'ufficio giudiziario.

Casi particolari

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In base al primo comma dell'art. 92, il giudice ha il potere di escludere la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se ritiene che queste siano eccessive o superflue.

Inoltre, a prescindere dalla soccombenza, il giudice può ordinare il rimborso delle spese sostenute da una parte in conseguenza del comportamento non corretto dell'altra parte, con riferimento ai canoni di lealtà di cui all'art. 88 c.p.c. Questo articolo infatti, al comma 1, dispone che le parti e i loro difensori abbiano il dovere di comportarsi con lealtà e probità nel corso dell'intero giudizio.

La compensazione delle spese

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In tema di condanna alle spese, particolare importanza riveste il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., in base al quale il giudice ha il potere di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, nei seguenti casi:

In caso di conciliazione della causa, invece, le relative spese si presumono compensate, a meno che le parti si siano diversamente accordate e ciò risulti dal verbale di conciliazione.

Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

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Va ricordato che, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il difensore può chiedere la distrazione delle spese a suo favore degli onorari non ancora riscossi e delle spese che dichiara di avere anticipate.

In base all'art. 96 c.p.c., infine, la parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, può essere condannata per responsabilità aggravata, oltre che al rimborso delle spese, anche al risarcimento dei danni e non solo. La riforma Cartabia con l'introduzione di un nuovo quarto comma all'articolo 96 c.p.c ha disposto che alle conseguenze negative sancite dai tre commi precedenti, il giudice aggiunga altresì la condanna della parte al pagamento di una somma che varia da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Data: 04/04/2024 07:00:00
Autore: Marco Sicolo