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Litisconsorzio necessario: cos'è e come funziona

In base all'art. 102 c.p.c., quando la decisione deve pronunciarsi nei confronti di più parti, queste devono agire o essere convenute nello stesso processo


Cos'è il litisconsorzio necessario

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Il litisconsorzio necessario è un istituto previsto dal nostro ordinamento al fine di evitare che vengano pronunciate sentenze di nessuna utilità pratica.

In particolare, la disciplina del litisconsorzio necessario mira a consentire la partecipazione al giudizio di tutti quei soggetti che, in considerazione del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, dovrebbero assumere il ruolo di parte (attrice o convenuta).

Quando si ha litisconsorzio necessario

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La norma che disciplina l'istituto in oggetto è l'art. 102 del codice di procedura civile, che dispone che, quando la decisione del giudizio deve essere necessariamente pronunciata nei confronti di più parti, queste devono agire o essere convenute nello stesso processo.

Diversamente, infatti, la parte vittoriosa non potrebbe far valere la sentenza nei confronti di coloro che non hanno preso parte al giudizio, poiché, come noto, essa fa stato solo tra le parti (c.d. giudicato sostanziale, v. art. 2909 c.c.).

Quando è necessaria l'integrazione del contraddittorio

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Pertanto, quando il giudizio venga promosso solo da (o contro) alcune delle parti cui fa capo il rapporto sostanziale, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.

Tale pronuncia può essere adottata d'ufficio o sollecitata per impulso di parte. In quest'ultimo caso, la parte che richiede l'integrazione del contraddittorio deve indicare con precisione il soggetto o i soggetti da chiamare in giudizio e le ragioni a fondamento della richiesta.

Il giudice provvede con ordinanza, assegnando alle parti un termine perentorio, non suscettibile di proroga.

Integrazione contraddittorio: cosa fare

Pertanto, quando il giudice rilevi, d’ufficio o su eccezione di parte, la sussistenza di litisconsorzio necessario e disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse, l’attore dovrà notificare un nuovo atto di citazione per integrazione del contraddittorio, in cui, riportato il contenuto dell’atto di citazione originario e la circostanza che ha portato alla necessità di integrare il contraddittorio, si cita in giudizio il litisconsorte necessario, riportandosi alle conclusioni già spiegate con l’originario atto di citazione.

Mancata integrazione contraddittorio

Se l'ordine di integrazione emanato dal giudice non viene rispettato dalle parti, o se queste provvedono oltre il termine perentorio fissato dal giudice, il processo si estingue, come previsto dall'art. 307 c.p.c. comma terzo, senza possibilità di riassunzione.

Se, invece, il giudizio prosegue senza che sia integrato il contraddittorio (ad esempio perché il giudice non ha dato l'ordine di integrazione), la sentenza risulterà inutiliter data, poiché non potrà essere fatta valere dalla parte vittoriosa nei confronti di alcun soggetto, trattandosi di rapporto sostanziale inscindibile.

Analogamente, l'integrità del contraddittorio deve essere mantenuta anche in fase di impugnazione.

In tema di mancata integrazione del contraddittorio, particolarmente interessante appare una recente pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui "quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c." (Cass., ord. n. 17353 del 19 agosto 2020).

Litisconsorzio necessario e litisconsorzio facoltativo: differenze

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Va notato che l'art. 102 c.p.c. non definisce le ipotesi in cui il litisconsorzio deve essere considerato necessario, lasciando tale individuazione all'interprete.

Pertanto, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge (ad es., nell'azione surrogatoria o in quella di disconoscimento della paternità), occorre di volta in volta comprendere se la sentenza può essere utilmente pronunciata solo tra le parti originarie o, viceversa, se essa non potrebbe sortire alcun effetto pratico in mancanza di contraddittorio con gli altri soggetti coinvolti nel rapporto sostanziale.

A questo proposito, va notato che la disciplina del litisconsorzio necessario si distingue da quella del litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. e da quella dell'intervento di terzo per ordine del giudice di cui all'art. 107 c.p.c., poiché in tali fattispecie l'integrazione del contradditorio risponde a ragioni di mera opportunità.

Data: 25/03/2022 08:00:00
Autore: Marco Sicolo