Processo civile: il litisconsorzio facoltativo
- Cos'è il litisconsorzio facoltativo
- Litisconsorzio facoltativo proprio e improprio
- Litisconsorzio facoltativo originario e successivo
- Separazione delle cause
Cos'è il litisconsorzio facoltativo
Il litisconsorzio facoltativo è un istituto che consente, per ragioni di economia processuale, la trattazione in un unico processo di cause tra parti diverse che condividano lo stesso oggetto o lo stesso titolo o la cui decisione dipenda dalla risoluzione di identiche questioni giuridiche.
Con il litisconsorzio facoltativo, più attori e/o più convenuti partecipano allo stesso processo, anche per evitare la formazione di giudicati contrastanti, che invece potrebbero configurarsi qualora le cause fossero trattate separatamente.
Come si vede, il litisconsorzio facoltativo si differenzia da quello necessario proprio perché la trattazione unitaria delle cause risponde ad esigenze di mera opportunità, anziché a un obbligo, come invece accade nella fattispecie prevista dall'art. 102 c.p.c., che mira ad evitare la pronuncia di una sentenza sostanzialmente inutile (v. per approfondimenti la nostra guida sul litisconsorzio necessario).
Litisconsorzio facoltativo proprio e improprio
Quando la connessione tra le cause considerate si fonda sull'identità dell'oggetto o della causa petendi, si parla di litisconsorzio facoltativo proprio.
È ciò che accade frequentemente, ad esempio, nelle controversie che originano da sinistri stradali, o perché si chieda il ristoro dei danni sia al proprietario che al conducente (identità dell'oggetto) o perché si chieda il ristoro dei danni a soggetti diversi in riferimento allo stesso evento (sinistro con più veicoli coinvolti: identità del titolo o causa petendi).
Abbiamo, invece, litisconsorzio facoltativo improprio nella seconda ipotesi contemplata dal primo comma dell'art. 103 c.p.c., e cioè quando la trattazione unitaria delle cause sia suggerita dal fatto che la loro decisione dipende dalla soluzione delle stesse questioni.
Il litisconsorzio facoltativo nelle pronunce della Cassazione
Uno degli esempi più ricorrenti nella pratica è dato dalle cause tra diversi lavoratori e il datore di lavoro, la cui risoluzione dipende dall'interpretazione del medesimo contratto collettivo.
Al proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione evidenzia che "nell'ipotesi di domanda proposta, sia pure con un medesimo atto, da diversi lavoratori nei confronti del medesimo datore di lavoro (cosiddetto litisconsorzio facoltativo improprio), pur nell'identità delle questioni, permane l'autonomia dei rispettivi titoli e dei rapporti, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità rispetto ai legittimi contraddittori, e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce, sebbene formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la propria autonomia ai fini delle successive impugnazioni; ne consegue che queste ultime possono svolgersi separatamente le une dalle altre, senza che la tempestiva impugnazione proposta da alcune soltanto delle parti coinvolga la posizione delle parti non impugnanti o determini la necessità di integrazione del contraddittorio nei loro confronti" (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 19937/04).
Proprio in ragione di tale natura scindibile delle cause connesse, si ritiene pacificamente che l'eventuale impugnazione possa riguardare solo alcune delle domande esaminate in primo grado.
Litisconsorzio facoltativo originario e successivo
Altra distinzione rilevante è quella tra litisconsorzio facoltativo originario o successivo. Il primo si verifica se la pluralità di parti sia sussistente sin dall'inizio della causa (ad esempio perché sono stati citati più convenuti), mentre il litisconsorzio facoltativo successivo si configura quando vi sia intervento del terzo nel processo (su base volontaria, su chiamata di parte o per ordine del giudice, cfr. artt. 105-7 c.p.c.). Parimenti, si ha litisconsorzio successivo in caso di riunione di cause.
Separazione delle cause
Il secondo comma dell'art. 103 c.p.c. dispone che il giudice possa disporre la separazione delle cause in corso di istruzione o in sede di decisione, se ritiene che l'avvenuta riunione possa ritardare o rendere più gravoso il processo oppure se ciò gli venga richiesto da tutte le parti in causa. Tale richiesta, peraltro, non vincola la sua decisione in merito alla separazione.
Se una delle cause precedentemente connesse risulta di competenza di un giudice inferiore, il giudice la rimette a questi con il provvedimento di separazione.
Data: 01/11/2020 10:00:00Autore: Marco Sicolo