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Covid: addio fermo amministrativo in presenza di stato di necessità

Il Giudice di Pace di Ferentino annulla il fermo amministrativo sul veicolo. Sulla decisione pesano lo stato di necessità, la tenuità dell'offesa e l'esercizio di attività in un settore necessario


Fermo amministrativo durante lo stop delle attività per COVID-19

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Addio fermo amministrativo per il conducente del veicolo utilizzato per il trasporto di animali da macello in presenza di stato di necessità e tenuità dell'offesa, che è stato sanzionato durante il periodo di fermo provocato dalla pandemia da Covid-19. Il trasporto di carne da macello deve ritenersi rientrare tra i beni primari e tra le "cose urgenti e indifferibili" per la popolazione e la nazione di cui ai DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È questa la conclusione a cui è giunto il Giudice di Pace di Ferentino, nella persona del Dott. Antonio Velucci, con la sentenza n. 118/2020 (sotto allegata) accogliendo un'opposizione a sanzione amministrativa, precisamente un verbale e il collegato fermo amministrativo di un camion di trasporto bestiame per violazione dell'art. 46, comma 2, della Legge n. 298/1974 (Trasporti abusivi).
Il ricorrente, vittoriosamente assistito dall'Avv. Roberto Iacovacci, nel contestare il fermo amministrativo invoca lo stato di necessità. Nel dettaglio, con documentazione depositata, evidenzia come il veicolo sottoposto al fermo sia l'unico che la ditta ha più grande, essendo altri in dotazione di portata minore e dunque non usati per il trasporto bestiame e che, qualora venissero usati, sarebbe necessario effettuare più viaggi.
Tra l'altro, come confermato da dichiarazione testimoniale scritta e da quanto riferito dal conducente agli agenti di polizia (come da verbale), il conducente del camion, che si occupa di commercio di bestiame e trasporto animale, stava effettuando il trasporto a livello di cortesia per conto di un'altra persona che, per ragioni di salute, non era stato in grado di effettuarlo.

Fermo amministrativo e stato di necessità

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Il giudice onorario si sofferma, dunque, sullo stato di necessità invocato dal ricorrente e sulla tenuità del fatto che renderebbe l'illecito de quo causa di non punibilità a norma del d.lgs. n. 28/2015 (in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera m, della L. n. 67/2014) e che si realizza qualora, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato non giustificano l'accertata violazione. Si tratta di un principio che viene ritenuto applicabile anche nella fattispecie di causa, ovvero alle controversie amministrative derivanti da violazioni a norma del Codice della Strada.

Tanto premesso, nel caso in esame si riscontra "un illecito di non particolare gravità, che determina la non punibilità della violazione trattandosi di un motivo di merito inerente la tenuità dell'offesa", riguardante cioè "modalità di condotta, esiguità del pericolo, non una abitualità del comportamento" (cfr., sullo stesso tema, Giudice di Pace di Parma, sentenza n. 1188/2015).
L'opposizione, dunque, viene accolta in quanto "l'infrazione risulta essere eccessiva e rigorosa". Inoltre, il magistrato onorario ritiene che alla fattispecie di causa non vada applicato l'art. 46, comma 2, della L. n. 298/74, "ma semmai l'art. 180, comma 7, C.d.S. il quale afferma che chiunque circoli alla guida di un veicolo adibito al trasporto di cose per conto terzi senza avere al seguito la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale presta servizio presso il vettore è punito con una sanzione pecuniaria di euro 39,00 ad euro 159,00".

Emergenza epidemiologica e attività essenziali

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Il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi, quale misura accessoria, viene dunque ritenuta sproporzionata rispetto al fatto e all'esimente dello stato di necessità. In chiusura, la sentenza pone in evidenza come la vicenda si sia svolta nel periodo di "fermo per la pandemia da COVID-19": in tale contesto, il trasporto di carne da macello deve ritenersi particolarmente importante e rientrante "tra i beni primari", dunque il fermo avrebbe creato disagio economico anche al proprietario del mezzo che non avrebbe potuto espletare tale attività.
Il complesso veicolare, infatti, risulta necessario per l'espletamento dell'attività lavorativa consistente nel trasporto per conto di clienti. Il fermo amministrativo comporterebbe un'evidente contrazione dell'attività lavorativa e un danno patrimoniale da mancato guadagno e perdita di clientela. Risulta dunque provata l'esimente dello stato di necessità che determina l'accoglimento del ricorso.

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
Data: 29/10/2020 06:00:00
Autore: Lucia Izzo