Cassazione: reato prendere il figlio a scuola senza avvisare
- Reato di interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica utilità
- 10 minuti di lezioni interrotte bastano a integrare il reato ex art. 340 c.p.?
- Basta il turbamento al regolare svolgimento delle lezioni a integrare il reato
Reato di interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica utilità
La madre protettiva e aggressiva, che va a prendere il figlio a scuola senza prima avvisare e aggredendo il personale della scuola, commette il reato di cui all'art. 340 c.p anche se, ingenerando con la sua condotta aggressiva uno stato di turbamento negli studenti e negli insegnanti, interrompe le lezioni per soli dieci minuti. Non occorre infatti che l'ufficio o il servizio siano interrotti definitivamente, basta il mero turbamento del suo ordinato e regolare svolgimento. Questo quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 28213/2020 (sotto allegata), che ha deciso sull'impugnazione della ricorrente contro la sentenza della Corte d'Appello, che aveva confermato la condanna in primo grado dell'imputata per il reato di cui all'art 340 c.p. La donna aveva infatti interrotto e turbato, con la propria condotta, il regolare svolgimento delle lezioni scolastiche della scuola del figlio e per questo era stata condannata alla pena di giustizia.
10 minuti di lezioni interrotte bastano a integrare il reato ex art. 340 c.p.?
L'imputata però, rifiutando la condanna per il reato ascrittole, ricorreva in Cassazione sollevando tre diversi motivi di ricorso.
- Con il primo contestava la responsabilità penale relativa alla condotta del reato che le era stato contestato in quanto l'episodio, durato in totale dieci minuti, non era stato in grado di incidere significativamente sull'esercizio dell'ufficio nel suo complesso, che aveva continuato infatti a funzionare. La Corte inoltre ha omesso di indicare le ragioni per le quali aveva ritenuto apprezzabile l'interruzione di dieci minuti delle lezioni scolastiche a causa dello stato di agitazione ingenerato negli studenti e negli insegnati.
- Con il secondo lamentava la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto dal reato. La sentenza non aveva motivato il dolo eventuale che avrebbe guidato la sua condotta, visto che l'imputata si era recata in segreteria per prelevare il figlio, sapendo che non era in classe.
- Con il terzo infine si doleva del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. alla luce della sua incensuratezza e del breve lasso di tempo di interruzione del servizio.
Basta il turbamento al regolare svolgimento delle lezioni a integrare il reato
La Corte di Cassazione però non si fa convincere dalla tesi della ricorrente e con la sentenza n. 28213/2020 dichiara il ricorso inammissibile.
Il primo motivo appare infatti manifestamente infondato e generico. La Corte d'Appello ha correttamente ritenuto integrato il reato contemplato dall'art. 340 c.p. in quanto l'ingresso dell'imputata nella scuola "in orario non a ciò previsto, utilizzando una porta secondaria retrostante dell'istituto, prelevando il proprio figlio senza alcuna comunicazione ed autorizzazione, con quel che ne è seguito in termini di aggressione verbale nei confronti della collaboratrice Ca., ha fatto si che si determinasse tra gli alunni e gli insegnanti in generale un'agitazione tale da indurli ad interrompere le attività didattiche ed affacciarsi dalle aule per capire cosa stesse succedendo ed intervenire opportunamente, assieme alla dirigente scolastica."
Affinché si configuri il reato di interruzione di un ufficio o di un servizio pubblico o di pubblica necessità infatti non è necessario che lo stesso venga interrotto o turbato nella sua totalità, essendo sufficiente che lo stesso venga anche solo in parte compromesso nel suo svolgimento. Questo perché la fattispecie non tutela solo il funzionamento effettivo di un ufficio o servizio pubblico, ma anche il suo svolgimento in modo regolare e ordinato.
Infondato per gli Ermellini anche il secondo motivo. Il reato richiede infatti da parte del reo la consapevolezza di poter provocare con la propria condotta l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio e l'accettazione del relativo rischio, come verificatosi nel caso di specie.
Esclusa correttamente la causa di non punibilità in quanto non era la prima volta che l'imputata si recava nella scuola senza rispettare le regole di comportamento richieste, aggredendo, accusando, minacciando e ingiuriando insegnanti e operatori scolastici per difendere il figlio, che in diverse occasioni era stato ripreso a causa delle sue condotte violente e aggressive nei confronti di compagni e insegnanti.
Data: 16/12/2020 12:00:00Autore: Annamaria Villafrate