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Taeg 'illegittimo': la finanziaria deve restituire gli interessi

Il Tribunale di Tivoli chiarisce che, se il TAEG applicato in un contratto è superiore a quello indicato, le finanziarie devono restituire gli interessi


Il contratto di credito al consumo

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Preliminarmente, va chiarito che il contratto di credito al consumo differisce dal mutuo, e da altro tipo di credito personale, per la sua natura di prestito finalizzato. Tale caratteristica risulta evidente anche solo analizzando i moduli predisposti dalle banche, in cui viene riportata la dichiarazione con la quale il privato deve dare atto del fatto che il prestito in oggetto è strettamente funzionale all'adempimento dell'obbligazione che su di esso grava.

In genere il contratto di credito al consumo è finalizzato all'acquisto di merci o servizi o a una prestazione ben identificata, come, tra le altre cose, previsto dalla specifica normativa di riferimento.

Il contratto di credito al consumo deve identificare con precisione, secondo la normativa prevista nel T.U.B.:

Tuttavia questo non sempre accade.

Spesso, peraltro, nel contratto di credito al consumo non vengono neanche date indicazioni chiare sull'Indicatore Sintetico del Costo totale del credito concesso.

Credito al consumo: le indicazioni sul TAEG

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In base alle norme sulla trasparenza bancaria, gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento.

Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta dal D.M. 8 luglio 1992 qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.

Nel calcolo del TAEG devono essere inclusi:

In caso di tasso applicato al contratto diverso da quello indicato nello stesso, il cliente deve pagare solo gli interessi rideterminati al tasso minimo dei BOT.

TAEG non coerente con il contratto

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Con riferimento al TAEG nel contratto di credito al consumo, merita di essere segnalata la sentenza depositata dal Tribunale di Tivoli il 17 giugno 2020 (qui sotto allegata), con la quale il giudice, dopo aver verificato, tramite CTU, che il TAEG effettivamente applicato al contratto di finanziamento era diverso dal tasso dichiarato dallo stesso, ha rideterminato gli interessi effettivamente dovuti dal cliente alla finanziaria, calcolandoli al tasso minimo dei BOT.

Si legge nella sentenza: "In particolare dalla perizia svolta è emerso come l'opposta non abbia contemplato nel calcolo del TAEG il premio assicurativo, sull'assunto del carattere formalmente facoltativo della polizza sottoscritta dal cliente. Diversamente da come ritenuto dall'opponete, tuttavia, tale costo va incluso nel calcolo del TAEG . A tal proposito giova rammentare come questo Tribunale concordi con l'orientamento arbitrale secondo cui "e polizze assicurative qualora assumano carattere di copertura del credito concesso dall'intermediario al cliente, devono essere aggiunte nella determinazione dell'Indicatore Sintetico di Costo. Le conseguenze della mancata inclusione nel calcolo del TAEG delle polizze assicurative, consistono nella dichiarazione della nullità rispetto alla singola clausola e nella rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 del TUB".

Data: 05/11/2020 12:00:00
Autore: Floriana Baldino