Niente gratuito patrocinio al mafioso (salvo prova contraria)
- Presunzione legale superamento limiti gratuito patrocinio
- Provato lo stato di indigenza il detenuto al 41 bis ha diritto al patrocinio gratuito
- Senza prova contraria chi commette reati di mafia non beneficia del gratuito patrocinio
Presunzione legale superamento limiti gratuito patrocinio
La pronuncia chiude una vicenda processuale che ha inizio quando il Tribunale di sorveglianza rigetta l'opposizione al decreto che dichiara inammissibile l'istanza per l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato. Il richiedente è infatti è stato condannato per gli illeciti penali compresi nell'art. 76, comma 4 bis del Dpr n. 115/2002, che contempla anche il reato di associazione di tipo mafioso e quelli commessi per agevolare queste attività, in relazione ai quali sussiste una presunzione del superamento dei limiti reddituali richiesti per l'ammissione, che può essere superata solo con la prova contraria, che nel caso di specie però non è stata fornita.
Provato lo stato di indigenza il detenuto al 41 bis ha diritto al patrocinio gratuito
L'istante nel ricorrere in sede di legittimità solleva un unico motivo di doglianza, richiamando la sentenza n. 139/2020 della Corte Costituzionale e facendo presente che il suo stato di indigenza è dimostrabile dai documenti depositati e dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza.
Il ricorrente inoltre non ha collegamenti con l'associazione mafiosa di provenienza, come desumibile anche dai rari colloqui con i familiari e dal regime carcerario del 41 bis ord. pen. a cui è sottoposto.
Senza prova contraria chi commette reati di mafia non beneficia del gratuito patrocinio
La Cassazione con la sentenza n. 29469/2020 dichiara però il ricorso del condannato inammissibile.
Per superare la presunzione legale contemplata dall'art. 76 del dpr 115/2002, che ritiene il reddito di coloro che sono stati condannati per il reato di associazione mafiosa "superiore ai limiti previsti", il ricorrente avrebbe dovuto allegare elementi di fatto concreti per dimostrare le sue reali condizioni economiche.
Onere che però non è stato assolto in nessuna sede. Il ricorrente si è limitato infatti ad affermare di aver depositato dei documenti, senza però fornire elementi in grado di supportare la presunzione. Non rilevano a tale fine i rari colloqui con i familiari e i controlli della Guardia di Finanza, che si riferiscono a un precedente procedimento. La doglianza appare pertanto generica e insufficiente e il ricorso è quindi inammissibile.
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Data: 29/10/2020 09:00:00Autore: Annamaria Villafrate