Multa per chi usa il cellulare da fermo al semaforo
Per la Cassazione permane il divieto di fare uso di apparecchi radiotelefonici anche durante l'interruzione di marcia del veicolo dovuta a esigenze della circolazione
- Multa per uso del cellulare fermi all'incrocio
- Prova della marcia del veicolo
- Interruzione della marcia: permane il divieto di usare il cellulare
Multa per uso del cellulare fermi all'incrocio
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Il divieto di utilizzare i dispositivi elettronici alla guida permane anche durante l'interruzione di marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione. Scatta dunque la sanzione nei confronti del conducente che utilizza lo smartphone, senza auricolari o vivavoce, nonostante sia fermo al semaforo. Sarebbe irragionevole consentire l'utilizzo dei dispositivi in una tale situazione di pericolosità in cui il veicolo deve liberare l'intersezione il prima possibile dopo aver concesso la precedenza.
Prova della marcia del veicolo
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Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 23331/2020 (sotto allegata) respingendo il ricorso del conducente multato, ex art. 173, comma 2, del Codice della Strada per l'uso del telefono cellulare durante la guida.
La sanzione per tale violazione era stata confermata sia in prime che in seconde cure. In Cassazione, il ricorrente sostiene non vi fosse prova della situazione di marcia del veicolo, in quanto si era fatto riferimento alla sola guida che, ai sensi dell'articolo 157 Codice della Strada, non può essere equiparata alla situazione di marcia.
Secondo gli Ermellini, invece, la sentenza impugnata risulta correttamente motivata nella parte in cui afferma che il verbale fa piena prova fino a querela di falso circa il fatto che la vettura era in movimento e la censura del ricorrente non si confronta con tale affermazione.
Interruzione della marcia: permane il divieto di usare il cellulare
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In ogni caso, il Collegio precisa che il citato art. 157 C.d.S. dispone che per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione e, in questi casi, permane il divieto di fare uso di apparecchi radiotelefonici.
Ciò in quanto, si legge nell'ordinanza, sarebbe del tutto irragionevole immaginare che, in casi come quello in esame, il conducente, al momento di impegnare un incrocio in attesa del passaggio delle vetture con precedenza e con l'obbligo di sgomberare l'area il prima possibile, possa tranquillamente utilizzare un apparecchio radiomobile proprio nel momento di maggior pericolo, e ciò per il solo fatto che il veicolo si è momentaneamente arrestato.
Come noto, l'art. 173, comma 2, del Codice della Strada, vieta al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia. Viene, invece, consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
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La Cassazione sottolinea come la ratio del divieto di cui alla norma summenzionata risieda nell'impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento. Il ricorso viene dunque rigettato.
Autore: Lucia Izzo