Naufragio, sommersione o disastro aviatorio
- Il testo dell’art. 428 c.p.
- Bene giuridico tutelato dall’art. 428 c.p. e procedibilità
- La condotta sanzionata dall’art. 428 c.p.
- L'impiego di mezzi fraudolenti
- Il naufragio o il disastro aviatorio di cosa propria
- La pena
- Elemento soggettivo
Il testo dell’art. 428 c.p.
Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.
Bene giuridico tutelato dall’art. 428 c.p. e procedibilità
Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 428 c.p., è la pubblica incolumità. Ovviamente (ed in questo caso è più che mai evidente) nel concetto di pubblica incolumità rientra anche la tranquillità e la serenità della collettività, che non deve essere pervasa da timore o da motivi di allarme. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di pericolo, donde il tentativo ex art. 56 c.p. non è astrattamente configurabile, ritenuta anche la rilevante anticipazione della soglia della rilevanza penale. La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.
La condotta sanzionata dall’art. 428 c.p.
Preliminarmente va dato atto che questo è un reato di pericolo e, come tale, è opportuno perimetrare debitamente la condotta ai fini della valutazione della rilevanza penale della medesima. L’impiego del termine “nave” non è da intendersi strictu sensu (si pensi alle navi da trasporto o da crociera) ma deve ritenersi esteso a qualunque tipo di imbarcazione il cui naufragio possa determinare un pericolo, anche solo potenziale, per l’incolumità altrui (donde non si può escludere che nel concetto rientrino anche quelle imbarcazioni di dimensioni contenute o molto modeste, dal cui naufragio possa però scaturirne un pericolo presunto). Partendo da detto presupposto possiamo concludere che, con l’impiego dei termini nave, aereo o edificio natante, il legislatore abbia voluto di proposito impiegare un lessico che possa essere il più estensivo possibile, non individuando requisiti di dimensione o funzionali (trasporto di persone, di merci etc.) atti a restringere la portata della norma.
L'impiego di mezzi fraudolenti
Anche il comma 2 della norma in esame sanziona il naufragio o il disastro aviatorio, ma lo fa indicando determinati parametri modali. In particolare il soggetto agente causa il disastro distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti. Quindi, se nel primo caso il pericolo è presunto, in questa seconda circostanza il pericolo è concreto, poiché sono specificate e cristallizzate determinate condotte fraudolente evidentemente idonee a causare, con un alto grado di probabilità, l’evento temuto.
Il naufragio o il disastro aviatorio di cosa propria
La sanzione penale di cui ai primi due commi dell’art. 428 c.p. si applica anche a chi causa il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto dovesse derivare un pericolo per l’incolumità pubblica.
La pena
La pena per il delitto di cui all’art. 428 c.p. è della reclusione da cinque a dodici anni. La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.
Elemento soggettivo
Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.
Data: 13/04/2021 13:00:00Autore: Daniele Paolanti