Indennità di sostegno al reddito: i chiarimenti Inps
Covid 19 e indennità di sostegno al reddito
Dall'Inps arrivano le istruzioni per accedere alle indennità di sostegno al reddito previste dal decreto Agosto in favore di alcune categorie di lavoratori colpiti dall'emergenza sanitaria da Covid-19. A fare chiarezza è la circolare del 28 ottobre 2020, n. 125. Si tratta di un documento che recepisce la disposizione del decreto Agosto che prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore di alcune particolari categorie di lavoratori che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. L'indennità onnicomprensiva, di importo pari a 1.000 euro, è erogata dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito.
A chi spetta l'indennità Covid
L'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro è a favore di diverse categorie. Vediamole di seguito:
Lavoratori dipendenti stagionali
Spetta ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.
Lavoratori intermittenti
Il medesimo importo è riconosciuto a favore dei lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Anche i lavoratori autonomi occasionali hanno diritto alla prestazione, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 devono essere stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e non avere un contratto di tale tipologia in essere alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto legge n. 104/2020.
Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
I lavoratori incaricati alle vendite a domicilio potranno beneficiare dell'indennità con un reddito annuo 2019 superiore a 5.000 euro, se titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Lavoratori dello spettacolo
L'indennità riguarda i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al predetto Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020. Per accedere all'indennità onnicomprensiva, i lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data del 15 agosto 2020.
Lavoratori a tempo determinato turismo e stabilimenti termali
Per l'accesso all'indennità onnicomprensiva, i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali devono essere stati titolari - nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 - di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.
Gli stessi devono fare valere nel corso dell'anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.
Per il riconoscimento dell'indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto nè di rapporto di lavoro dipendente alla data del 15 agosto 2020.
Indennità a favore dei lavoratori marittimi
I lavoratori marittimi per accedere all'indennità devono avere cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro di cui al precedente capoverso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e devono aver prestato almeno trenta giornate nel medesimo arco temporale. Al 15 agosto 2020, non devono essere titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, nè di indennità di disoccupazione NASpI, di malattia riconosciute ai lavoratori dipendenti, comprese quelle specifiche della categoria dei lavoratori marittimi e non devono essere altresì titolari di trattamento pensionistico diretto.
Come presentare la domanda
Le indennità in esame vengono erogate automaticamente a chi ha già presentato, in precedenza, domanda per un'indennità di sostegno al reddito COVID-19. I lavoratori che non hanno invece mai presentato domanda per tali benefici (come ad esempio i lavoratori marittimi) o i lavoratori che non hanno beneficiato delle citate indennità COVID-19, a seguito di reiezione della domanda medesima, possono presentare domanda per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva in esame.
La domanda deve essere inviata telematicamente all'INPS accedendo all'apposito servizio dell'istituto tramite: PIN rilasciato dall'INPS (si ricorda che l'INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020); SPID di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0 (CIE); carta nazionale dei servizi (CNS). Oltre che tramite web, l'indennità può essere richiesta anche tramite Contact Center o Enti di Patronato. Le tipologie di indennità onnicomprensive e l'indennità a favore dei lavoratori marittimi sono specificate nella scheda informativa 'Indennità Covid-19' presente sul sito internet Inps.
Data: 06/11/2020 14:00:00Autore: Gabriella Lax