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Alcoltest: prove inutilizzabili se l'apparecchio non è in regola

Il Tribunale di Bologna assolve l'imputato per insussistenza del fatto. Prove etilometriche inutilizzabili in caso di irregolarità dell'apparecchiatura. Onere della prova sulla pubblica accusa


Irregolarità dell'etilometro utilizzato? Imputato assolto

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Va assolto, per insussistenza del fatto, l'imputato per guida in stato di ebbrezza in presenza di irregolarità nel certificato di omologazione dell'etilometro, tenuta lacunosa del libretto metrologico, obsolescenza e dell'apparecchio utilizzato e inadempimenti in ordine alla visita primitiva e alle visite periodiche a cui lo stesso deve essere sottoposto.

Tali elementi, infatti, risultano idonei a inficiare la validità dell'accertamento e ogni qual volta la correttezza di questo sia oggetto di contestazione, sarà la pubblica accusa a doverne dimostrare la regolarità, compreso il funzionamento dell'etilometro, la sua omologazione e sottoposizione a revisione.

È quanto deciso dal Tribunale monocratico di Bologna, seconda sezione penale, nella sentenza n. 1088/2020 (qui sotto allegata) passata in giudicato il 6 ottobre 2020, pronunciandosi sull'opposizione a decreto penale di condanna avanzata dall'imputato, difeso dall'avv. Fabio Bazzani, a cui era stato contestato il reato di cui all'art. 186, comma 1 e 2, lett. c), C.d.S. e 2-bis del d.lgs. n. 285/1992.


L'opponente, era stato trovato alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza alcolica, accertata per mezzo di etilometro, e aveva cagionato un incidente schiantandosi prima contro un palo della luce e poi contro il muro del giardino di un'abitazione. Il Tribunale ritiene che non possa, tuttavia, ritenersi accertata la penale responsabilità dello stesso oltre ogni ragionevole dubbio.

Alcoltest e correttezza dell'accertamento

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Secondo pacifica impostazione della giurisprudenza, si legge nel provvedimento, l'accertamento operato tramite il test dell'etilometro può di per se stesso assurgere al rango di piena prova della sussistenza dello stato di ebbrezza e quindi della condotta materiale contestata. Colgono nel segno, però, le evidenze dei consulenti della difesa che, nel corso del dibattimento, hanno messo in discussione la correttezza dell'accertamento del ritenuto stato di ebbrezza dell'imputato eseguito mediante Alcoltest.

In particolare, vengono contestate la correttezza dell'omologazione dell'apparecchio, nonché l'adempimento delle visite primitive e periodiche, o di revisione, che devono entrambe necessariamente essere espresse nel cd. libretto metrologico.

Attestazione di omologazione dell'apparecchio

L'art. 379, comma 6, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada prevede che la Direzione generale della M.C.T.C. provveda all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad), rispondono ai requisiti prescritti.

Ancora, l'art. 192, comma 5, Reg. att. C.d.S. soggiunge che l'omologazione e l'approvazione dei prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi. Pertanto, l'omologazione dell'apparecchio deve ritenersi condizione necessaria, non solo, ai fini della validità dell'accertamento ma anche ai fini dell'utilizzabilità dello strumento stesso.

Nel caso in esame, tuttavia, tale requisito è carente poiché l'attestazione di omologazione espressa nel libretto metrologico utilizzato per il rilievo non risulta affatto direttamente riconducibile a quella originale ottenuta dall'azienda produttrice dell'etilometro e del titolare di essa.

Visita primitiva e visite periodiche

Vengono in rilievo anche diverse mancanze in ordine alla visita primitiva e alle visite periodiche, oltre che l'obsolescenza dell'apparecchio utilizzato. Come evidenziato dal consulente della difesa, prima di essere messo in circolazione, ogni etilometro deve effettuare una visita primitiva consistente in un numero di prove volte a verificarne l'attendibilità sui vari stadi di livello di alcool che viene iniettato.

Nel caso esaminato, la visita primitiva dell'apparecchio utilizzato risale al 2003 e l'etilometro è in funzione da oltre 16 anni, un lasso di tempo eccessivamente lungo in quanto più aumenta l'età dello strumento più lo stesso perde la sua capacità di rilievo.

Entro 12 mesi dalla verifica primitiva, vanno poi effettuate verifiche periodiche volte a verificare che l'apparecchio rispetti gli errori massimi tollerati. Tuttavia, nel caso di specie, tali verifiche sono irregolari in quanto avvenute dopo il termine decorrente alla verifica primitiva. Carente risulta anche la manutenzione del dispositivo: dalla documentazione in atti emerge che non è stata svolta né la sostituzione della batteria interna dello strumento, nè del sensore IR.

Come sottolinea l'avv. Bazzani in una nota a sentenza "oltre alle indicazioni tecniche del costruttore, viene in discussione la correttezza dell'omologazione tanto quanto il corretto adempimento delle visite primitive e periodiche, o di revisione, che devono entrambe necessariamente essere espresse nel cd. libretto metrologico, come disciplinato in apposita normativa: starà poi al consulente tecnico nominato dalla difesa di valorizzare gli effetti concreti discendenti, per esempio, dal mancato regolare svolgimento tempestivo delle visite periodiche annua".

Regolare funzionamento dell'etilometro e onere della prova

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In definitiva, sulla base delle considerazioni del consulente relative ad attendibilità e affidabilità dello strumento utilizzato, discende l'inutilizzabilità delle prove etilometriche effettuate al fine di ritenere provato lo stato di ebbrezza alcolica dell'imputato.


Sempre l'avv. Bazzani rammenta come, a mente dell'art. 526 c.p.p., "non possono essere utilizzate per la deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite. Allorquando, quindi, sia riscontrato a dibattimento della genetica invalidità della omologazione della apparecchiatura etilometrica, e finanche delle citate operazioni di visite e calibrature espressamente prescritte, le risultanze di tali misurazioni indotte all’istruttoria, che sino a quel momento non si appalesavano in sé come illegittime, non potranno tuttavia a quel punto esser più considerate validamente utilizzabili ai fini della deliberazione, finendo così per ricadere nel perimetro di applicazione della citata sanzione processuale":

E neppure la pubblica accusa ha fornito prova contraria, nonostante la giurisprudenza affermi che gravi su di essa l'onere di provare il fatto costitutivo del reato e quindi il buon funzionamento dell'apparecchio mediante il quale sono stati eseguiti i controlli de quibus, spettando invece all'imputato la prova dei fatti estintivi o modificativi.

Sul punto, la Cassazione ha espressamente chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione (cfr. Cass, n. 38618/2019).


Pertanto, "in assenza di prova che attesti il livello di sostanza alcolica presente nel sangue dell'imputato - e rilevato che l'art. 186 cod. strada è fattispecie a più norme, una delle quali peraltro priva di rilevanza penale - non e possibile ricavare da sintomi quali l'alito vinoso, gli occhi lucidi, neppure in uno alla positività del c.d. pretest di cui al comma 3 della medesima norma, altra informazione se non quella di una pregressa assunzione di bevanda alcolica, la quale pero nulla è in grado di provare circa l'esatto quantitativo di alcol ingerito e il superamento delle soglie rilevanti per l'applicazione delle sanzioni penali".

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Data: 08/11/2020 22:00:00
Autore: Lucia Izzo