Primo ok alla legge contro le discriminazioni di sesso e genere
- Approvato il testo contro le discriminazioni di sesso e di genere
- Propaganda, istigazione e aggravante speciale
- Libertà di espressione
- Lavoro di pubblica utilità e sospensione condizionale
- Vulnerabilità dei soggetti offesi
- 17 maggio: Giornata contro l'omofobia
- Strategia triennale di prevenzione
- Centri contro le discriminazioni e rilevazioni statistiche
Approvato il testo contro le discriminazioni di sesso e di genere
Il 4 novembre 2020 la Camera ha approvato il testo unificato delle proposte di legge AAC. 107, 569, 868, 2171 e 2255 (sotto allegato). Obiettivo della proposta, contrastare le discriminazioni che si basano sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità dell'individuo.
Il testo modifica in particolare gli articoli 604 bis e ter c.p. per punire le condotte discriminatorie e quelle che istigano alla stessa, le condotte violente e quelle che provocano alla violenza. Ricevuto il si della Camera, ora il testo deve essere sottoposto all'esame del Senato.
Propaganda, istigazione e aggravante speciale
La proposta interviene prima di tutto sull'art. 604 bis c.p., che attualmente contempla il reato di propaganda e istigazione alla violenza o ad atti di provocazioni per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, estendendo le pene previste per questi reati, che vanno da un minimo di 1 anno e sei mesi fino a 4 anni, anche a chi propaganda idee, istiga alla discriminazione, alla violenza e alla provocazione per ragioni di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
Il testo introduce inoltre l'aggravante speciale attraverso la modifica del primo comma dell'art. 604 ter c.p. Aggravante che comporta l'aumento della pena fino alla metà, quando il reato è commesso per finalità discriminatorie basate sul sesso, genere, orientamento sessuale e disabilità.
Libertà di espressione
[Torna su]
L'art. 3 della proposta di legge recita che: "Ai sensi della presente legge, sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte." Il tutto naturalmente a condizione che non istighino all'odio o alla violenza, o non presentino un collegamento con atti gravi, concreti e attuali.
Lavoro di pubblica utilità per la sospensione condizionale
Dal punto di vista procedurale si stabilisce che, in caso di condanna per uno dei delitti dettati da ragioni discriminatorie, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività. Il lavoro di pubblica utilità quindi, in caso di commissione di un reato dettato da finalità discriminatorie, può essere applicato sia prima che dopo la condanna o come sanzione di natura accessoria.
Vulnerabilità dei soggetti offesi
Estesa ai soggetti vittime dei reati commessi per ragioni di natura discriminatoria la tutela prevista dall'art. 90 quater c.p.p, che contempla l'adozione di cautele particolari nella fase di assunzione delle prove.
Il 17 maggio: Giornata contro l'omofobia
La proposta di legge prevede inoltre che la Repubblica Italiana riconosca il giorno 17 maggio come Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, per promuovere la cultura del rispetto e contrastare pregiudizi, violenze e ogni forma di discriminazione. In questa giornata dovranno essere organizzate, anche da parte delle scuole e delle Pubbliche Amministrazioni, cerimonie, incontri e iniziative con l'obiettivo di contrastare ogni tipo di condotta violenta e discriminatoria.
Strategia triennale di prevenzione
I soggetti competenti dovranno inoltre elaborare una strategia triennale contro le discriminazioni basate sul genere o sull'orientamento sessuale, definendo gli obiettivi e individuando i mezzi necessari. Il tutto nell'ottica della più ampia collaborazione e consultazione delle amministrazioni locali, delle organizzazioni e delle associazioni impegnate nella lotta contro le discriminazioni, anche al fine di individuare gli interventi specifici da mettere in atto.
Centri contro le discriminazioni e rilevazioni statistiche
Il Fondo per le pari opportunità viene incrementato di 4 milioni di euro annui a partire dal 2020 per "finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime."
Nei limiti delle risorse disponibili si vogliono istituire dei centri contro le discriminazioni su tutto il territorio nazionale per dare assistenza legale, sanitaria, di mediazione sociale e, ove occorre, anche di vitto e alloggio alle vittime dei reati di discriminazione, garantendo l'anonimato dei soggetti accolti.
Per verificare infine l'applicazione della presente legge e per progettare politiche idonee al contrasto delle discriminazioni l'Istat, sentito l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) "assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale."
Leggi anche Arriva la legge contro l'omofobia ma per la chiesa non serve
Data: 04/11/2020 22:00:00Autore: Annamaria Villafrate