Codice della crisi: correttivo in Gazzetta
- Le finalità del correttivo al codice della crisi
- La crisi
- La nozione di gruppo di imprese
- Le misure protettive del patrimonio
- Segnalazione di creditori pubblici qualificati: gli scaglioni
- Altre modifiche al codice della crisi
- Entrata in vigore immediata
Le finalità del correttivo al codice della crisi
Il decreto legislativo numero 147/2020 (sotto allegato) interviene sul codice della crisi soffermandosi su diversi aspetti, dalla nozione di crisi, alla procedura di allerta e di composizione assistita, agli indicatori, ma non solo.
Gli obiettivi che hanno spinto il legislatore a procedere con il correttivo sono sostanzialmente i seguenti:
- correzione di refusi e altri errori materiali;
- chiarimenti interpretativi relativi ad alcune norme;
- coordinamento logico-giuridico tra i diversi istituti;
- integrazioni volte a rendere la disciplina degli istituti contemplati più funzionale e coerente con la normativa europea dettata dalla direttiva UE n. 2019/2013.
La crisi
Tra le novità, merita innanzitutto di essere segnalata la nuova concezione di crisi, che non è più una difficoltà economico finanziaria, ma diventa uno squilibrio economico finanziario. Anche gli indicatori che ne provano la sussistenza vengono rimodulati, con la precisazione che la dichiarazione attestata con la quale è possibile sottrarsi all'applicazione degli indici standard produce effetti a decorrere dall'esercizio successivo a quello a cui si riferisce il bilancio, senza necessità di rinnovo annuale.
La nozione di gruppo di imprese
Il correttivo incide anche sulla nozione di gruppo di imprese, escludendo dalla stessa sia lo Stato che gli enti territoriali.
Vengono anche specificate le situazioni che, se si verificano, fanno presumere lo svolgimento delle attività di direzione e coordinamento da parte di una specifica impresa.
Le misure protettive del patrimonio
Con il decreto legislativo 147, il procedimento applicabile alla richiesta di misure protettive viene reso più chiaro e si provvede a stabilire, tra le altre cose, che:
- è possibile sottoporre a reclamo il decreto con cui si provvede sulla richiesta;
- a tal fine, il decreto va comunicato al debitore;
- la durata delle misure protettive non può superare i quattro mesi.
Segnalazione di creditori pubblici qualificati: gli scaglioni
La segnalazione di creditori pubblici qualificati non sarà fatta più sulla base del criterio della percentuale del 30%: sulla base delle recenti modifiche, il criterio dell'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'IVA verrà valutato sulla base di scaglioni.
Altre modifiche al codice della crisi
Altre modifiche al codice della crisi riguardano l'intervento del PM, i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione, le procedure di sovraindebitamento, il concordato preventivo, la liquidazione giudiziale.
Entrata in vigore immediata
Se, in generale, le novità entreranno in vigore il 1° settembre 2021, insieme al codice della crisi, per alcune previsioni è prevista la vigenza immediata.
Si tratta, in particolare, delle norme relative all'istituzione dell'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure e all'iscrizione nello stesso e di quelle che modificano gli articoli 2257, 2380-bis, 2409-bis e 2475 del codice civile, con il fine di rendere uniforme la disciplina delle diverse tipologie di società con la nuova formulazione dell'articolo 2086 del codice civile relativo alla gestione d'impresa.
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Data: 11/11/2020 12:00:00Autore: Valeria Zeppilli