Processo tributario telematico: si parte dal 1° dicembre
- Redazione atti processo tributario telematico
- Scrivania del giudice e redazione dei provvedimenti
- Deposito dei provvedimenti
- Processo verbale d'udienza
- Trasmissione degli atti e dei fascicoli
Redazione atti processo tributario telematico
Emanato il decreto con cui il ministero delle Finanze stabilisce le regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari (sotto allegato).
Come chiarisce l'art. 10 del decreto, le regole in esso contenute saranno applicabili dal primo di dicembre alla Ctp di Roma e alla Crt Lazio, mentre dal 1° giugno 2021 a tutte le altre Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado.
L'art. 2 dispone inoltre che le regole in esso previste valgono per la redazione in formato digitale e il deposito degli atti del giudice e dei suoi ausiliari, per la redazione del verbale d'udienza da parte del segretario di sezione e per la trasmissione dei fascicoli informatici. Regole che tuttavia, come precisa l'art. 9, devono essere adeguate all'evoluzione scientifica almeno ogni due anni a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.
Scrivania del giudice e redazione dei provvedimenti
La scrivania del giudice è la sua postazione di lavoro digitale, a cui si collega mediante apposite credenziale e un secondo fattore di autenticazione e in cui si trovano le applicazioni informatiche necessarie al compimento delle sue attività.
L'applicativo PGD (Provvedimento Giurisdizionale Digitale) consente al giudice di automatizzare la redazione dei provvedimenti, di firmarli con firma elettronica qualificata o firma digitale e di depositarli. Il sistema è dotato di ampi sistemi di protezione. I provvedimenti del giudice sono redatti in formato PDF e l'applicativo PGD gli permette di trasmetterli all'estensore e al presidente per la sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale, di oscurare i dati personali nel rispetto delle norme privacy e di inviarli all'area di lavoro del segretario di sezione.
Deposito dei provvedimenti
Al deposito nel fascicolo telematico dei provvedimenti del Giudice provvede il segretario di sezione utilizzando le specifiche funzionalità del S.I.Gi.T. Quando il provvedimento viene pubblicato e il segretario appone la propria firma digitale il S.I.Gi.T. attribuisce il numero e la data al provvedimento.
Se non è possibile depositare il provvedimento in formato elettronico il deposito avviene in modalità analogica, ma il segretario di sezione provvede a estrarre copia informatica del cartaceo e ad attestarne la conformità apponendo la propria firma digitale. Il provvedimento giurisdizionale digitale o la copia informatica del provvedimento analogico sono pubblicati nel fascicolo informatico.
Processo verbale d'udienza
Anche alla redazione del verbale d'udienza provvede il segretario di sezione utilizzando il S.I.Gi.T., a cui accede con le sue credenziali. Anche questi atti sono prodotti in formato PDF e depositati nel fascicolo informatico. Come per i provvedimenti del giudice, se il verbale viene redatto in formato analogico il segretario realizza una copia informatica dello stesso e ne autentica la conformità all'originale apponendo la propria firma. Il verbale viene quindi pubblicato nel fascicolo informatico e redatto nel rispetto della normativa privacy.
Trasmissione degli atti e dei fascicoli
La trasmissione degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche a cui sono stati chiesti adempimenti istruttori, viene eseguita secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto direttoriale dopo essersi registrati al S.I.Gi.T., che garantisce loro la consultazione del fascicolo informatico e l'acquisizione delle informazioni necessarie per svolgere le funzioni assegnategli.
La trasmissione del fascicolo informatico tra le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado avviene tramite S.I.Gi.T, mentre la trasmissione del fascicolo informatico o degli atti che lo compongono, in ogni stato e grado del giudizio, tra organi giurisdizionali diversi dai giudizi tributari, avviene con modalità telematiche stabilite da apposite Convenzioni stipulate dal Dipartimento delle finanze.
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Data: 11/11/2020 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate