Fisioterapista e massofisioterapista: differenza e responsabilità
Figure professionali, equiparazione dei titoli, riforma delle professioni sanitarie, profili di responsabilità penale e civile
- Chi è il fisioterapista?
- Chi è il massofisioterapista?
- Equiparazione dei titoli
- Riflessioni sulla riforma delle professioni sanitarie
- Fisioterapista e massofisioterapista: profili di responsabilità penale
- La responsabilità civile del massofisioterapista
Chi è il fisioterapista?
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In base all’ art. 1, comma 1 del D.M. n. 741/1994 il fisioterapista è il professionista sanitario, in possesso della laurea triennale abilitante, che svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
Chi è il massofisioterapista?
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Fatto salvo quanto si preciserà nel paragrafo successivo, in tema di equiparazione dei titoli, il massofisioterapista è un operatore ausiliario di area sanitaria che esegue, nel rispetto di una diagnosi medica e della correlata prescrizione, trattamenti massoterapici e cioè fondati sul massaggio.
Equiparazione dei titoli
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Rispetto a queste due ben distinte figure, occorre effettuare alcune precisazioni collegate al 1999: anno in cui è stata introdotta la laurea triennale in fisioterapia abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista.
1. Il massofisioterapista con diploma triennale conseguito ai sensi dell'art. 1 della L. n. 403/1971, formatosi entro il 17.3.1999 da una scuola statale o autorizzata, purché il corso abbia avuto inizio entro il 31.12.1995, gode dell’equipollenza con la laurea triennale in fisioterapia ex art. 4, comma 1 della L. n. 42/1999.
Egli è giuridicamente equiparato al fisioterapista e, per svolgere la propria attività, deve iscriversi agli Albi professionali dei fisioterapisti istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della prevenzione e della riabilitazione.
2. Il massofisioterapista con diploma biennale conseguito ai sensi dell'art. 1 della L. n. 403/1971, formatosi entro il 17.3.1999 da una scuola statale o autorizzata, purché il corso abbia avuto inizio entro il 31.12.1995, poteva chiedere alla Regione ovvero alla Provincia Autonoma il riconoscimento dell'equivalenza con la laurea triennale in fisioterapia ex art. 4, comma 2 della L. n. 42/1999.
In tal caso, è giuridicamente equiparato al fisioterapista e, per svolgere la propria attività, deve iscriversi agli Albi professionali dei fisioterapisti istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della prevenzione e della riabilitazione.
3. Il massofisioterapista che, pur avendo conseguito il titolo ai sensi dell’ art. 1 della L. n. 403/1971, non rientra nelle due categorie predette, non è giuridicamente equiparato al fisioterapista; per svolgere la propria attività deve iscriversi all’ apposito Elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti.
Riflessioni sulla riforma delle professioni sanitarie
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Attraverso il Decreto del Ministero della Salute 13 marzo 2018, in attuazione del Capo II della L. n. 3/2018, sono stati istituiti diciassette nuovi Albi professionali (tra cui l’ Albo professionale dei fisioterapisti).
Legittimati, nonché tenuti, ad iscriversi ai citati Albi professionali sono:
- i laureati abilitati all’ esercizio delle professioni sanitarie espressamente individuate (ad esempio, i fisioterapisti);
- i possessori di titoli giuridicamente equiparati (ad esempio, i massofisioterapisti di cui alle summenzionate categorie 1. e 2.).
Occorre a questo punto soffermarsi sui massofisioterapisti di cui alla categoria 3.
Ebbene, per consentire loro di continuare a svolgere la propria attività, il Decreto del Ministero della Salute 9 agosto 2019, in attuazione dell’ art. 1, comma 537 della L. n. 145/2018 (c.d. “Legge di Bilancio 2019”), ha istituito l’ Elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, cui questi ultimi dovevano iscriversi entro il 30.6.2020.
Si è utilizzata la locuzione “ad esaurimento” poiché, ex art. 1, comma 542 della L. n. 145/2018, “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’ articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato”; in altre parole, a decorrere dal 1° gennaio 2019 non sono più stati attivati nuovi corsi volti a formare massofisioterapisti.
Fisioterapista e massofisioterapista: profili di responsabilità penale
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Si è detto che, ex art. 1, comma 1 del D.M. n. 741/1994, il fisioterapista opera tanto in via autonoma quanto in collaborazione con altre figure sanitarie.
Il comma 2 stabilisce, poi, che lo stesso agisce in riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico.
Tale ultima disposizione non significa, come taluni vorrebbero affermare, che il fisioterapista esercita esclusivamente sulla base di una diagnosi medica e della correlata prescrizione; se così fosse, infatti, si porrebbe in netto contrasto con il precedente comma 1.
Più precisamente, per accedere ai trattamenti fisioterapici pubblici è attualmente necessaria la diagnosi di un fisiatra e la correlata prescrizione.
Per contro, nel settore privato, è ammesso l’ accesso diretto alla fisioterapia; in altri termini, il paziente è libero di rivolgersi al fisioterapista senza dover prima interpellare il medico.
È bene richiamare, in proposito, tre norme cardine del Codice Deontologico dei Fisioterapisti:
- Art. 12, comma 1 “Il Fisioterapista ha la responsabilità diretta delle procedure diagnostiche e terapeutiche adottate. Egli si impegna a ricercare la migliore efficacia, appropriatezza e qualità dei percorsi di cura e riabilitazione, promuovendo l’ uso appropriato delle risorse e la sostenibilità delle cure”.
- Art. 13 “Il Fisioterapista svolge la sua attività professionale in via autonoma o in collaborazione con altri professionisti della salute.
Nel caso di attività svolta in collaborazione con il medico, qualora risultino valutazioni discordanti, variazioni del quadro clinico e/o risposte non coerenti durante il trattamento, il Fisioterapista, in accordo con la persona assistita, informa il medico curante e si attiva per fornire allo stesso elementi utili sia per un eventuale approfondimento diagnostico, che per la definizione di un più appropriato programma terapeutico”.
- Art. 14 “Il Fisioterapista effettua la valutazione fisioterapica attraverso l’ anamnesi, la valutazione clinico-funzionale e l’ analisi della documentazione clinica prodotta dalla persona assistita.
La diagnosi fisioterapica, o una sua coerente ipotesi, costituisce il risultato del processo di ragionamento clinico ed è preliminare all’ intervento fisioterapico.
Nel caso in cui il processo diagnostico sia insufficiente o nel caso in cui si evidenzino dati che vanno al di là delle proprie conoscenze o competenze, il Fisioterapista inviterà la persona assistita ad effettuare ulteriori approfondimenti”.
Attuate tali indispensabili premesse, è possibile comprendere l’ enorme differenza sussistente tra fisioterapista e massofisioterapista a questi non giuridicamente equiparato: il secondo, a differenza del primo, è privo di qualsivoglia autonomia, potendo agire unicamente entro i precisi limiti stabiliti da una diagnosi medica e dalla correlata prescrizione; in caso contrario, la prevalente giurisprudenza ritiene integrato il delitto di esercizio abusivo della professione di fisioterapista (ex multis Cass., Sent. n. 16399/2018).
La responsabilità civile del massofisioterapista
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Sul fronte della responsabilità civile, qualora il massofisioterapista non giuridicamente equiparato al fisioterapista tratti un paziente in mancanza di una diagnosi medica e della correlata prescrizione, cagionandogli delle lesioni ovvero aggravando problematiche preesistenti, risponderà ex art. 2043 c.c., in base al quale “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Con riguardo all’ onere della prova, il paziente che desideri ottenere il risarcimento del danno dovrà, anzitutto, procurarsi una perizia medico-legale che attesti il danno biologico permanente e temporaneo nonché, eventualmente, l’ inabilità lavorativa. In secondo luogo, quanto all’ elemento soggettivo ed al nesso di causalità, avendo il “professionista” sconfinato dal novero delle sue competenze e possibilità operative, appaiono lapalissiani i profili di colpa ed indiscutibile il nesso di causalità tra l’ incongruo modus operandi e l’ ingiusto danno patito dal paziente.
A corollario, si tenga presente che il massofisioterapista non giuridicamente equiparato al fisioterapista, a differenza di quest’ ultimo, non ha l’ obbligo di dotarsi di un’ assicurazione RC professionale.
Data: 21/11/2020 11:00:00Autore: Simone Sorgon