Etilometro: niente multa senza omologazione e verifiche periodiche
Il Giudice di Pace di Giarre annulla il verbale per guida in stato di ebbrezza: l'amministrazione resistete non ha dimostrato l'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro
- Alcoltest: verbale annullato senza omologazione e verifiche periodiche
- Omologazione e calibratura etilometro
- L'indirizzo della Corte Costituzionale
- Affidamento nelle attività della P.A.
Alcoltest: verbale annullato senza omologazione e verifiche periodiche
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Dovrà provvedersi all'annullamento del verbale di contestazione per guida in stato di ebbrezza qualora l'amministrazione non dimostri che l'etilometro è stato omologato e calibrato, nonché in mancanza delle necessarie verifiche periodiche.
Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Giarre, nella persona del dott. avv. Massimo Lo Giudice, nella sentenza n. 91/2020 (sotto allegata) pronunciandosi su un'opposizione a sanzione amministrativa discendente da presunta violazione di norme del Codice della Strada, nel dettaglio l'art. 186, comma 2 (guida sotto l'influenza dell'alcool).
Parte ricorrente (difesa dall'avv. Mariano Lo Giudice) ritiene illegittimo l'accertamento della presunta violazione sotto plurimi profili, tra cui l'inesistenza dell'omologazione dell'etilometro. In effetti, il giudicante ritiene che l'amministrazione resistente, pur avendo versato in giudizio diversi atti, abbia omesso di produrre l'omologazione ministeriale del tipo a cui sarebbe conforme l'etilometro in argomento.
Tra l'altro, si legge in sentenza, la presunta omologazione del tipo (non prodotta in giudizio) risalirebbe al 10 novembre del 1999, ovvero oltre 20 anni prima l'accertamento sanzionatorio de qua (avvenuto l'8 agosto 2020). Non risulta alcuna prova del fatto che la presunta omologazione sia stata nel tempo aggiornata.
Omologazione e calibratura etilometro
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Il rilievo di parte ricorrente viene ritenuto ancor più significativo alla luce del rilevamento del tasso alcolemico per il quale è scattata la sanzione che, al momento dell'accertamento, era pari a 0,69 g/l, vale a dire appena di 0,19 g/l superiore al limite massimo (0,50 g/l) consentito dall'art. 186 del Codice della Strada. Tra l'altro, oltre a dedurre la non corretta funzionalità dell'etilometro in argomento, parte ricorrente ha prodotto in giudizio un elaborato peritale dal quale si evincono diverse criticità.
Tanto premesso, il magistrato onorario ritiene che parte resistente avrebbe dovuto, non solo, produrre la documentazione relativa all'omologazione del tipo al quale sarebbe conforme l'etilometro in argomento, ma anche dimostrare l'aggiornamento dell'omologazione tanto più perché, ove esistente, risalente ad oltre vent'anni prima dell'accertamento.
Sul punto viene richiamato il dictum della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di alcool, il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere l'attestazione della verifica che l'apparecchio utilizzato per l'alcoltest è stato preventivamente sottoposto alla prescritta e aggiornata omologazione e alla indispensabile corretta calibratura.
L'indirizzo della Corte Costituzionale
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L'indirizzo dei giudici di legittimità (cfr. Cass. c. 1921/2019) si fonda, in particolare, sui principi generali affermati dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 113/2015, che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Sebbene enunciati con riferimento alla differente ipotesi di accertamento tramite sistemi di rilevamento elettronico del rispetto dei limiti di velocità, il Giudice di Pace ritiene che tali principi siano valorizzabili in senso generale.
Infatti, "qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock termini e meccanici, variazioni dell'alimentazione". Dunque, si legge nel provvedimento, sarebbe intrinsecamente irragionevole l'esonero di tali apparecchiature da verifiche periodiche.
Affidamento nelle attività della P.A.
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Sempre secondo il Giudice delle leggi, è proprio l'affidabilità di tali strumenti a giustificare, in ragione delle esigenze di tutela della circolazione stradale, che le risultanze degli stessi costituiscano fonte di prova della violazione, senza che l'inerente onere probatorio (pressoché diabolico) di dimostrarne il cattivo funzionamento possa gravare sull'automobilista dando luogo a una presunzione (quasi assoluta) in danno allo stesso.
Un tale impianto argomentativo, conclude la sentenza, è opportunamente ispirato a evidente buon senso e alla concretizzazione del generale principio di affidamento dell'utente nelle attività della P.A., allo scopo di realizzare un ragionevole bilanciamento dell'interessa a garantire un elevato livello di tutela della circolazione stradale con i diritti del cittadino (tra cui il diritto di difesa) che non può rimanere esposto a un'incontrollabile attività della P.A. per il tramite dei suoi organi accertatori.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
Autore: Lucia Izzo