Assemblee telematiche condominio
- Assemblee condominiali in videoconferenza: la norma
- Via libera anche in assenza di regolamento
- Assemblee condominiali in videoconferenza a maggioranza
- I millesimi non contano
- Convocazione dell'assemblea telematica
- Trasmissione del verbale
Assemblee condominiali in videoconferenza: la norma
La norma di riferimento per la regolamentazione delle assemblee telematiche in condominio è quella di cui all'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, nel testo riformato dal decreto legge n. 104/2020 e dal decreto legge n. 125/2020. Sono state proprio le riforme varate per fronteggiare l'emergenza coronavirus ad aver aperto le porte, in maniera stabile, alle riunioni tra condomini in videoconferenza.
Vai all'articolo 66 delle disp. att. c.c.
Via libera anche in assenza di regolamento
Innanzitutto, si segnala che la possibilità di svolgere le assemblee condominiali telematiche non è subordinata a un'espressa previsione del regolamento. Anche se questo tace, infatti, il ricorso a sistemi di videoconferenza è comunque ammissibile.
Assemblee condominiali in videoconferenza a maggioranza
Peraltro, se in un primo momento, in base al testo introdotto dal d.l. n. 104/2020, per la partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza era richiesto il consenso di tutti i condomini, a seguito delle modifiche quasi immediatamente apportate dal d.l. n. 125/2020, a tal fine è oggi sufficiente il consenso della maggioranza.
I millesimi non contano
Dalla lettera della norma si evince, oltretutto, che il consenso della maggioranza è sufficiente per consentire all'amministratore di organizzare la riunione in modalità telematica. La norma infatti non fa alcun riferimento ai millesimi, per cui si ritiene che in un condominio con 20 condomini è sufficiente il consenso di 11 di loro per poter organizzate l'assemblea condominiale a distanza, consentendo in questo modo agli aventi diritto di partecipare alla riunione comodamente da casa propria, senza il rischio di contagiarsi.
Per quanto riguarda poi le modalità in cui il consenso alla videoconferenza deve essere espresso dal singolo condomino la norma nulla dispone, anche se è bene, nel rispetto della prassi che vige in ambito condominiale, comunicarlo all'amministratore in forma scritta, preferibilmente a mezzo raccomandata.
Convocazione dell'assemblea telematica
L'avviso di convocazione di un'assemblea telematica, che va comunicato, come di consueto, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo posta raccomandata, p.e.c., fax o consegna a mano, deve contenere l'indicazione:
- dell'ordine del giorno;
- della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione;
- dell'orario di inizio programmato.
Trasmissione del verbale
Dell'assemblea condominiale svoltasi in videoconferenza deve essere fatto apposito verbale.
Questo è redatto dal segretario, sottoscritto dal presidente e trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini a mezzo posta raccomandata, p.e.c., fax o consegna a mano.
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Data: 16/04/2021 11:00:00Autore: Annamaria Villafrate